La sentenza della Corte Europea di Giustizia del 14 settembre u.s. per la causa Stradasfalti S.r .l. (C-228/05) ha sancito che la deroga al diritto di detrazione dell'IVA sui veicoli aziendali e spese annesse non è ammissibile in quanto in contrasto con l'articolo 17 n. 7 della sesta direttiva IVA 77/388/Cee. Tale deroga fu a suo tempo avvallata, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1979 della normativa UE, come "temporanea" e "giustificata da motivi congiunturali".
Dopo ben 27 anni era davvero difficile sostenere ancora la temporaneità della norma (la Finanziaria 2001 cercò di porre un lieve rimedio riconoscendo un diritto minimo di detrazione, pari al 10%, elevato poi al 15% con la Finanziaria 2006). La Corte ha riqualificato la norma come strutturale e quindi non più giustificabile. Secondo la Corte il diritto alla detrazione è parte costitutiva del meccanismo di imposta: il contribuente ha il diritto di ricalcolare il suo debito IVA in conformità alla disposizioni della sesta direttiva, nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.
Oltretutto rimaneva la restrittiva e spesso criticata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 1/E del 03 gennaio 2001) secondo cui nessuna detrazione era comunque ammessa per carburanti, lubrificanti e manutenzioni.
Testo della Sentenza
Testo del Decreto 258/2006
L'articolo continua dopo la pubblicità
La sentenza della Corte determina la possibilità di recuperare l'IVA non detratta per effetto della norma italiana illegittima. Il recupero incontra l'unico limite temporale imposto dall'art. 19, primo comma del DPR 633/72 in base al quale il diritto di detrazione può essere esercitato, " al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto". In termini pratici il recupero dell'IVA potrà riguardare gli automezzi acquistati dal 01.01.2003 al 13 settembre 2006.
La pronuncia del giudice comunitario, si sottolinea, non modifica i principi generali del diritto alla detrazione IVA. Rimane la regola generale per cui la detrazione IVA è ammessa per le sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa. Non rientrano in questa fattispecie le auto concesse come fringe benefit ai dipendenti per uso privato.
In merito ai tempi e alle modalità del recupero il ministero è intervenuto pubblicando immediatamente il D.l. n. 258/2006 (pubblicato in G.U. n. 215 del 15/09/2006).
Il suddetto decreto afferma che: "i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 633/72, presentano in via telematica entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. [-].
Il decreto legge, esclude in ogni caso le procedure di detrazione e di compensazione dell'IVA disciplinate dalla legge sull'IVA (articolo 19 e seguenti) e dall'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, imponendo di fatto la tortuosa strada dei rimborsi. A tal fine, il governo entro fine ottobre renderà disponibile un apposito modello che consentirà al contribuente di dichiarare le percentuali di utilizzazione delle autovetture per usi extra-aziendali e di ricalcolare gli effetti fiscali derivanti dal "recupero" dell'IVA
La detraibilità dell'IVA sulle autovetture determina effetti negativi sulle imposte dirette. Infatti, il costo ai fini dell'ammortamento diminuisce della quota di IVA che diviene detraibile. Ciò vale anche per i costi di gestione (spese di funzionamento, manutenzione): a fronte dell'IVA detraibile, il costo deducibile ai fini delle imposte dirette diminuisce, così come il risparmio di imposta.
Questo effetto riguarda, in particolare, le ipotesi in cui il costo dell'autovettura e quello dei costi di gestione è integralmente deducibile. Nel caso in cui, invece, sia presente un limite di deducibilità (ad esempio 18.075,99 euro al 50%), l'effetto negativo potrebbe anche non manifestarsi (perché il nuovo importo deducibile risulta comunque superiore al massimo consentito).
L'effetto complessivo dipenderà naturalmente dalle aliquote personali in caso di soggetti Irpef ma, soprattutto dal diverso regime di deducibilità dei costi delle autovetture previsto ai fini delle imposte dirette.
Si attendono chiarimenti sulle modalità con cui potranno essere recuperati i maggiori tributi, scaturenti dal recupero dell'IVA.