Speciale Pubblicato il 30/08/2006

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Anche i corrispettivi viaggiano on line

di Rag. Lumia Luigia



L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2007 ma la prima trasmissione telematica sarà effettuata entro il mese di luglio anche per i mesi precedenti. Per l'Agenzia questa è una semplificazione, ma per i contribuenti e gli intermediari un nuovo pesante onere.

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La comunicazione telematica dei corrispettivi (art. 37, c.33 a 37)


I commi da 33 a 37 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006, introducono, per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

La procedura in argomento costituisce, a parere dell'Agenzia, una ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili che si aggiunge all'esonero di emissione della fattura, esonero che comunque cade quando il cliente chiede la fattura.

In effetti per i contribuenti costituirà un nuovo onere, e per gli intermediari un nuovo servizio che metteranno a disposizione dello Stato, gratuitamente.

La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire distintamente per ciascun punto vendita, sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del citato DPR n. 633 del 1972.

E' previsto inoltre per i destinatari della norma un credito di imposta pari a 100 euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori in uso ,in funzione della trasmissione telematica dei dati registrati giornalmente.

Il credito compete una sola volta indipendentemente dal numero dei misuratori adattati alle nuove funzionalità e, comunque, solo a seguito dell'avvenuta prestazione dell'intervento tecnico e del relativo pagamento.

Le disposizioni in esame entrano in vigore il 1° gennaio 2007, con l'obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio dello stesso anno, anche con riferimento ai dati relativi ai mesi precedenti.

Le sanzioni in caso di omissione di tali adempimenti prevedono una sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità.