Speciale Pubblicato il 10/05/2006

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Antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette da parte dei professionisti - (parte ii)

di Studio dr. Ernesto Zamberlan



Il decreto legislativo n. 56 del 20 Febbraio 2004 impone ai professionisti (oltre a quanto esposto nel precedente intervento dedicato a Professionisti e nuova disciplina antiriciclaggio) l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) di tutte le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio o reimpiego (indicati negli articoli 648- bis e 648- ter del Codice Penale).

Ricordiamo che i nuovi obblighi antiriciclaggio, tra cui quello in parola, sono già in vigore. In particolare:

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti (salvo le società di revisione) in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Questa esenzione si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

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I criteri di riferimento indicati dall'UIC

Il Provvedimento UIC del 24 Febbraio 2006 indica i criteri generali cui attenersi per l'individuazione delle operazioni sospette. Si deve fare attenzione:

Le operazioni da segnalare possono poi essere evidenziate da particolari indici di anomalia.

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

Le modalità per la segnalazione. Riservatezza della fonte

La segnalazione deve essere eseguita direttamente dal professionista per il quale sussiste tale obbligo.

Deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato al provvedimento UIC che si articola in:

  1. dati del segnalante;
  2. dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest\'ultima;
  3. informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
  4. motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea all' Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 - Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice "PR AR94".

In futuro la procedura sarà telematica, sulla base dell'esperienza acquisita dall'UIC.
Viene comunque precisato che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge.

L'UIC provvederà a trasmettere agli organi investigativi competenti le segnalazioni, assieme ad una relazione tecnica (omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa).

L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Gli indicatori di anomalia da utilizzare come "ausilio" per l'individuazione delle operazioni sospette

Nel Provvedimento UIC citato si forniscono alcuni indici di anomalia, per agevolare l'attività di valutazione delle operazioni da parte del professionista.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

Tali indicatori (in via di esemplificazione non certo esaustiva) si articolano nelle seguenti categorie:



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