Nel principio contabile n. 28 del 30 Maggio 2005 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha rivisto ed aggiornato, alla luce delle recenti riforme che hanno interessato il diritto societario (in particolare il D. Legislativo n. 6 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni), il principio contabile emanato nel mese di Ottobre 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri dedicato al "Patrimonio Netto".
La nota integrativa di bilancio deve illustrare diversi aspetti del Patrimonio Netto, anche avvalendosi di appositi prospetti di dettaglio, come descritto dal principio contabile nazionale.
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Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2005 (sia in forma abbreviata che ordinaria) dovranno essere evidenziate in appositi prospetti una serie di informazioni riguardanti le voci di patrimonio netto.
Il Codice Civile, all'art. 2427 (Contenuto della Nota Integrativa), prevede infatti che devono essere evidenziate:
Nel bilancio semplificato, si noti, le indicazioni sopra citate ai numeri 7 e 17 possono essere omesse.
Il Principio Contabile OIC 28 integrato dal principio OIC 1 si è occupato, per primo, di fornire i criteri applicativi delle nuove norme del Codice Civile, proponendo (anche con alcuni esempi) i prospetti:
Come riportato dal Codice Civile, la voce A del passivo di Stato patrimoniale è strutturata nelle seguenti poste:
I |
Capitale |
II |
Riserva da soprapprezzo delle azioni |
III |
Riserve da rivalutazione |
IV |
Riserva legale |
V |
Riserve statutarie |
VI |
Riserva per azioni proprie in portafoglio |
VII |
Altre riserve, distintamente indicate |
VIII |
Utili o perdite portati a nuovo |
IX |
Utile o perdita dell'esercizio |
Per quanto riguarda il primo prospetto (dei movimenti del Patrimonio Netto), destinato ad accogliere le indicazioni imposte dal n. 4 dell'art. 2427 del Codice Civile l'OIC 1 propone lo schema seguente:
Voci |
Capitale Sociale |
Riserva Legale |
Riserve, distintamente evidenziate |
Risultato di esercizio |
Totale |
All'inizio dell\'esercizio precedente |
|||||
Destinazione del risultato di esercizio:
Altre variazioni |
|||||
Alla chiusura dell'es. precedente |
|||||
Destinazione del risultato di esercizio:
Altre variazioni |
|||||
Alla chiusura dell'es. corrente |
Come richiesto dall'art. 2427 Codice Civile n. 7, per ciascuna voce di patrimonio netto (in modo dunque analitico ), deve essere indicata:
Sulla base del principio OIC 28 ciascuna parte ideale di patrimonio netto può essere catalogata "per origine", distinguendo tra riserve di utili e riserve di capitali .
Tra le prime ricordiamo:
Tra le seconde citiamo:
Seguendo il criterio della "destinazione" le stesse invece si distinguono tra disponibili ed indisponibili in relazione alle prescrizioni di legge e alla volontà assembleare (statutaria o successiva).
E' chiaro che la disponibilità interessa non solo la eventuale distribuzione ai soci ma anche l'utilizzo per l'aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura di perdite ecc.
Disponibilità e distribuibilità possono, a seconda dei casi, coesistere o meno: una riserva può essere disponibile per essere portata in aumento del capitale pur essendo non distribuibile (è il caso, ad es., della riserva da sovrapprezzo azioni in distribuibile ai soci fintantoché la riserva legale non copre il 20% del capitale sociale).
Il principio contabile contrassegna le tre possibilità di utilizzazione utilizzando le tre lettere come segue:
A |
Per aumento di capitale |
B |
Per copertura perdite |
C |
Per distribuzione ai soci |
e propone il seguente schema di esempio da utilizzare in nota integrativa:
Natura / descrizione |
Importo |
Possibilità di utilizzazione |
Quota disponibile |
Riepilogo delle utilizzazioni nei 3 esercizi precedenti |
|
per copertura perdite
|
per altre ragioni
|
||||
Capitale |
15.000 |
||||
Riserve di capitale |
|||||
R. azioni proprie |
200 |
-- |
|||
R. azioni o quote di società controllante |
100 |
-- |
|||
R. sovrapprezzo azioni |
2.500 |
A, B, C |
(v. 2431 c.c.) |
||
R. da conversione obbligazioni |
2.500 |
A, B, C |
(v. 2431 c.c.) |
||
Riserve di utili |
|||||
R. legale |
3.000 |
B |
|||
R. azioni proprie |
100 |
||||
R. da utili netti su cambi |
300 |
A, B |
|||
R. valutazione partecipazioni con il metodo del p.n. |
50 |
A, B |
|||
R. da deroghe ex comma 4 art. 2423 |
120 |
A, B |
|||
Utili a nuovo |
A, B, C |
||||
Totale |
|||||
La norma non indica il numero di esercizi precedenti per i quali fornire l'informativa dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto.
Non resta che rifarsi, come sottolineato già da OIC 1 del 25 Ottobre 2004, ai principi generali di bilancio (in particolare il n. 11) e, in particolare al principio di significatività delle informazioni rese nel documento stesso. E' dunque ragionevole assumere che una informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi sia sufficiente a tal fine: questo termine è coerente con la disciplina circa la azione di nullità delle deliberazioni sociali.
Non si escludono, però, situazioni particolari per le quali sia opportuno rivolgere l'attenzione su un maggior arco temporale.