Speciale Pubblicato il 21/04/2006

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Patrimonio netto e bilancio - indicazioni in nota integrativa

di Studio dr. Ernesto Zamberlan



Nel principio contabile n. 28 del 30 Maggio 2005 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha rivisto ed aggiornato, alla luce delle recenti riforme che hanno interessato il diritto societario (in particolare il D. Legislativo n. 6 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni), il principio contabile emanato nel mese di Ottobre 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri dedicato al "Patrimonio Netto".

La nota integrativa di bilancio deve illustrare diversi aspetti del Patrimonio Netto, anche avvalendosi di appositi prospetti di dettaglio, come descritto dal principio contabile nazionale.

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Le informazioni da rendere in Nota Integrativa

Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2005 (sia in forma abbreviata che ordinaria) dovranno essere evidenziate in appositi prospetti una serie di informazioni riguardanti le voci di patrimonio netto.
Il Codice Civile, all'art. 2427 (Contenuto della Nota Integrativa), prevede infatti che devono essere evidenziate:

Nel bilancio semplificato, si noti, le indicazioni sopra citate ai numeri 7 e 17 possono essere omesse.

Il principio contabile OIC 28: analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto

Il Principio Contabile OIC 28 integrato dal principio OIC 1 si è occupato, per primo, di fornire i criteri applicativi delle nuove norme del Codice Civile, proponendo (anche con alcuni esempi) i prospetti:

Come riportato dal Codice Civile, la voce A del passivo di Stato patrimoniale è strutturata nelle seguenti poste:

I

Capitale

II

Riserva da soprapprezzo delle azioni

III

Riserve da rivalutazione

IV

Riserva legale

V

Riserve statutarie

VI

Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII

Altre riserve, distintamente indicate

VIII

Utili o perdite portati a nuovo

IX

Utile o perdita dell'esercizio

Per quanto riguarda il primo prospetto (dei movimenti del Patrimonio Netto), destinato ad accogliere le indicazioni imposte dal n. 4 dell'art. 2427 del Codice Civile l'OIC 1 propone lo schema seguente:

Voci

Capitale Sociale

Riserva Legale

Riserve, distintamente evidenziate

Risultato di esercizio

Totale

All'inizio dell\'esercizio precedente

Destinazione del risultato di esercizio:

  • attribuzione dividendi
  • altre destinazioni

Altre variazioni

Risultato dell'es. precedente

Alla chiusura dell'es. precedente

Destinazione del risultato di esercizio:

  • attribuzione dividendi
  • altre destinazioni

Altre variazioni

Risultato dell'es. corrente

Alla chiusura dell'es. corrente

Il prospetto degli utilizzi per le varie voci di Patrimonio Netto

Come richiesto dall'art. 2427 Codice Civile n. 7, per ciascuna voce di patrimonio netto (in modo dunque analitico ), deve essere indicata:

Sulla base del principio OIC 28 ciascuna parte ideale di patrimonio netto può essere catalogata "per origine", distinguendo tra riserve di utili e riserve di capitali .

Tra le prime ricordiamo:

Tra le seconde citiamo:

Seguendo il criterio della "destinazione" le stesse invece si distinguono tra disponibili ed indisponibili in relazione alle prescrizioni di legge e alla volontà assembleare (statutaria o successiva).
E' chiaro che la disponibilità interessa non solo la eventuale distribuzione ai soci ma anche l'utilizzo per l'aumento gratuito del capitale sociale, per la copertura di perdite ecc.

Disponibilità e distribuibilità possono, a seconda dei casi, coesistere o meno: una riserva può essere disponibile per essere portata in aumento del capitale pur essendo non distribuibile (è il caso, ad es., della riserva da sovrapprezzo azioni in distribuibile ai soci fintantoché la riserva legale non copre il 20% del capitale sociale).

Il principio contabile contrassegna le tre possibilità di utilizzazione utilizzando le tre lettere come segue:

A

Per aumento di capitale

B

Per copertura perdite

C

Per distribuzione ai soci

e propone il seguente schema di esempio da utilizzare in nota integrativa:

Natura / descrizione

Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni nei 3 esercizi precedenti

per copertura perdite
per altre ragioni

Capitale

15.000

Riserve di capitale

R. azioni proprie

200

--

R. azioni o quote di società controllante

100

--

R. sovrapprezzo azioni

2.500

A, B, C

(v. 2431 c.c.)

R. da conversione obbligazioni

2.500

A, B, C

(v. 2431 c.c.)

Riserve di utili

R. legale

3.000

B

R. azioni proprie

100

R. da utili netti su cambi

300

A, B

R. valutazione partecipazioni con il metodo del p.n.

50

A, B

R. da deroghe ex comma 4 art. 2423

120

A, B

Utili a nuovo

A, B, C

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

 
   
   

La norma non indica il numero di esercizi precedenti per i quali fornire l'informativa dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto.

Non resta che rifarsi, come sottolineato già da OIC 1 del 25 Ottobre 2004, ai principi generali di bilancio (in particolare il n. 11) e, in particolare al principio di significatività delle informazioni rese nel documento stesso. E' dunque ragionevole assumere che una informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi sia sufficiente a tal fine: questo termine è coerente con la disciplina circa la azione di nullità delle deliberazioni sociali.

Non si escludono, però, situazioni particolari per le quali sia opportuno rivolgere l'attenzione su un maggior arco temporale.



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