Termini e modalità di presentazione
La comunicazione può essere presentata solo per via telematica entro il mese di febbraio direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 commi 2 bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998.
La comunicazione, con la relativa documentazione, va conservata fino al 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata e pertanto fino al 31/12/2011.
La nuova versione del modello è sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno.
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Soggetti obbligati alla presentazione
In generale, sono obbligati a presentare la comunicazione i titolari di partita IVA tenuti a presentare anche la dichiarazione annuale.
L'adempimento va assolto anche se nell'anno 2006 non sono state effettuate operazioni imponibili oppure se si tratta di soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione, pur essendo titolari di partita IVA:
Si fa presente che i soggetti che hanno registrato operazioni intracomunitarie sono tenuti comunque a compilare il modello.
Soggetti con contabilità separata
I contribuenti con contabilità separate, per obbligo di legge o per opzione, ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per tutte le attività esercitate.
Se per una delle attività svolte è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale, i dati relativi non vanno riportati neppure nella comunicazione annuale.
Soggetti con liquidazione IVA di gruppo
Gli enti e le società che utilizzano la procedura di liquidazione dell' IVA di gruppo presentano ciascuno un modello autonomo di comunicazione.
Una delle società del gruppo può effettuare per via telematica le comunicazioni relative alle altre società appartenenti al gruppo.
Per incaricare un'altra società del gruppo alla presentazione telematica, occorre consegnare le comunicazioni sottoscritte alla società incaricata.
La controllante non è soggetta all'obbligo di presentare una comunicazione riepilogativa dei dati dell'intero gruppo.
Soggetti trimestrali
I contribuenti, ordinari o speciali, che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale devono includere nella comunicazione anche i dati delle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre allo scopo di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all\'intero periodo di imposta.
Soggetti che hanno effettuato operazioni straordinarie nel 2006
Nel caso dei contribuenti, che hanno effettuato operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione o donazione d'azienda, conferimento e simili) che hanno determinato l'estinzione di uno dei soggetti coinvolti, nonché il trasferimento del credito o del debito IVA, il beneficiario deve presentare due comunicazioni IVA vale a dire:
Se, al contrario, l'operazione straordinaria non ha implicato l\'estinzione di uno dei soggetti coinvolti, ogni contribuente presenta la propria comunicazione autonoma.
Soggetti non residenti
I non residenti, che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell\'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare la comunicazione.
Sanzioni
La sanzione per l'omessa, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione varia tra E 258 e E 2.065 ex art. 11 del D.L. n. 471/1997.
La comunicazione trasmessa nei termini e scartata dal sistema telematico è considerata tempestiva purché venga ritrasmessa entro i cinque giorni successivi.
E' applicabile la sanzione da E 516 a E 5.164 all'intermediario incaricato della trasmissione che omette di presentare la comunicazione (art. 7 bis del D.L. n. 241/1997).
Ravvedimento operoso
Non è possibile correggere eventuali errori od omissioni con il ravvedimento operoso perché la comunicazione non ha natura di dichiarazione ma di comunicazione di dati e notizie. Tuttavia, occorre indicare i dati corretti nella successiva dichiarazione IVA 2007.
In seguito alle modifiche normative verificatesi nel 2005 in materia di IVA, le cooperative agricole, per le operazioni registrate a partire da aprile 2005, possono avvalersi del regime speciale ex art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 anche per i beni acquistati da terzi e non conferiti dai soci, a condizione che le cessioni dei prodotti apportati dai soci, anche previa manipolazione o trasformazione, abbiano la prevalenza su quelle dei prodotti acquistati da terzi (art. 10 del D.L. n. 35/2005).