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L'istituto dell'autotutela, o jus poenitendi, consiste nel potere dell'Amministrazione Pubblica di annullare i propri atti che, in sede di riesame, siano riconosciuti illegittimi od infondati. Considerato che il potere di autotutela, proprio di tutta la P.A ., viene esplicato in particolare dall'Amministrazione finanziaria secondo i principi enunciati dallo Statuto del contribuente ed in base ai principi generali di diritto amministrativo, occorre distinguere tra annullamento di un atto illegittimo e revoca di un atto inopportuno:
- nella prima ipotesi, l'Amministrazione, riscontrando vizi di legittimità dell'atto emanato ovvero l'illegittimità di quest'ultimo derivante da illegittimità del procedimento o di suoi precedenti atti, lo annulla
- nella seconda ipotesi, invece, l'Amministrazione, ritenendo mutati i presupposti di fatto o di diritto su cui si è fondato il provvedimento oggetto di riesame, esercita il potere di revoca.
Tali iniziative possono essere adottate dall'Amministrazione indipendentemente dal fatto che gli atti siano divenuti definitivi, sia stato presentato ricorso a suo tempo respinto per motivi diversi dal merito, vi sia pendenza di giudizio, ovvero non sia stata prodotta alcuna istanza di parte.
Dal punto di vista dell'Amministrazione l'utilità dell'autotutela si manifesta nella possibilità di porre rimedio ad errori commessi (sia di diritto che di fatto) e quindi di evitare che la contestazione sia portata dal cittadino davanti agli Organi del Contenzioso Tributario, con conseguente risparmio di attività amministrativa e di spese. Dal punto di vista del contribuente, invece, rappresenta una garanzia in quanto l'Amministrazione, a fronte delle anzidette circostanze, è tenuta ad annullare i propri atti.
L'Amministrazione finanziaria esercita in qualsiasi istante il potere di procedere al riesame degli avvisi di accertamento, di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni emessi, dal momento che l'attività di autotutela non presenta limiti temporali di decadenza . È bene ricordare che la presentazione dell'istanza in via di "autotutela" non ha effetto sulla decorrenza dei termini di decadenza; pertanto, il contribuente dovrà fare attenzione a non perdere (in attesa di un intervento dell'amministrazione che potrebbe anche non arrivare) la possibilità di rivolgersi al giudice tributario. In tutti i casi l'Amministrazione agisce nell'esercizio di un potere e non di un obbligo giuridico e, di conseguenza, il contribuente non vanta alcun diritto soggettivo a che eserciti tale potere.