Deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare (BADANTI), nuove aliquote e scaglioni di reddito, Destinazione del 5 per mille a enti ed associazioni che operano nel capo del sociale e nella ricerca scientifica, deduzione parziale della retta per la frequenza asili nido, queste le principali novità del modello 730/2006 approvato con provvedimento del 17 gennaio 2006, seguito dal D.P.C.M. del 20 gennaio 2006, in cui sono state stabilite, tra le altre, le modalità attuative relative alla scelta di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2006 si ritrovano nella condizione di:
Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2006;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Il modello è utilizzabile per dichiarare alcune tipologie di redditi.
Principalmente si tratta di:
E' confermata la possibilità di presentare il modello in forma congiunta dai coniugi, nell'ipotesi in cui abbiano conseguito una delle categorie di reddito sopra indicate e quando almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Il modello 730/06 può essere presentato sia al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al datore di lavoro (sostituto d'imposta), le date da ricordare sono le seguenti:
Nel caso di presentazione al CAF o Professionista abilitato, le date da ricordare sono le seguenti:
Modifica aliquote e scaglioni di reddito
L'art. 13 del Tuir (concernente la determinazione dell'imposta) prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando le aliquote stabilite per scaglioni di redditi al reddito complessivo assunto al netto sia degli oneri deducibili indicati dall'art. 10 che della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area, art. 11, la cui misura teorica è rimasta invariata) e delle deduzione per oneri di famiglia (art. 12).
Fino a 26.000 euro, 23%;
Oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33%;
Oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro, 39%;
Oltre 100.000 euro, 43%.
È confermata l'applicazione della "no tax area" con le modalità stabilite a decorrere dal 2003 dalla L. 289/2002.
Per il 2005 è possibile avvalersi sempre della "clausola di salvaguardia" ma con una novità: si può infatti scegliere che la clausola venga applicata secondo una delle seguenti alternative modalità di tassazione:
Tale richiesta va operata in sede di dichiarazione dei redditi. Il calcolo e la valutazione della convenienza spetta al soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e/o familiare (BADANTI)
La deduzione è collegata alle spese sostenute nel limite massimo di Euro 1.820,00 tenendo presente che tale importo:
- va considerato per singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetto a cui si riferisce la spese di assistenza
- va ripartito, qualora più soggetti sostengano le spese di assistenza di uno stesso familiare.
La spese deve essere documentata da una ricevuta firmata rilasciata dal soggetto che presta assistenza. Tale documentazione deve riportare i seguenti dati:
· Anagrafici del soggetto che presta l'assistenza
· codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza
· anagrafici del soggetto che sostiene la spesa e se diverso del familiare a favore del quale l'assistenza è prestata.
La deduzione in esame non esclude la possibilità di usufruire della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, nel limite di Euro 1.549,37.
Destinazione del 5 per mille
Il co. 337 della L. 266/2005 ha introdotto la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille ad enti ed associazioni che operano nel capo del sociale e della ricerca scientifica stabilendo che tale disposizione sia già applicabile alle dichiarazioni presentate nell'anno 2006 relative ai redditi 2005.
Possibilità di essere informato direttamente da Caf o dal professionista abilitato su eventuali comunicazioni dell'AdE relative alla liquidazione delle dichiarazioni
Relativamente all'invio degli avvisi di irregolarità sono previste due possibilità:
- in via telematica all'intermediario che ha provveduto alal trasmissione della dichiarazione, qualora quest'ultimo si sia assunto l'impegno di informare il contribuente per eventuali comunicazione dell'AdE
- mediante raccomandata AR direttamente al contribuente
Importo Minimo dei Versamenti e Rimborsi
Il versamento Irpef non va effettuato, o nel caso di credito irpef, il rimborso non viene eseguito, se di ammontare non superiore ad Euro 12,00.
Documentazione spese sanitarie
La documentazione delle spese sanitarie da indicare nei righi E1, E2, E3 e E21 deve essere la seguente:
Interessi passivi su mutui
La C.M. 15/E del 2005 e la C.M. 26/E del 2005 hanno precisato in relazione alla deducibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale in ipotesi in cui il mutuo ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile che la quota di interessi sui quali è possibile calcolare la detrazione è rappresentata dal rapporto tra il costo di acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori relativi all'acquisto e l'importo concesso a mutuo conteggiato come segue:
Costo acquisto dell'immobile x interessi pagati/Capitale dato a mutuo
Frequenza asili nido
E' stato introdotto un nuovo codice (28) relativamente alla compilazione dei righi da E15 a E17 (altri oneri) relativamente alla detrazione del 19% delle spese sostenute dai genitori relativamente alla frequenza di asili nido, nel limite di Euro 632,00 per ogni figlio (co. 335, L. 266/2005).
A seguito di questa nuova detrazione non è stata prorogata per il 2005 la deduzione delle spese sostenute dai genitori per la gestione dei micro asili e per i nidi nei luoghi di lavoro.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può regolarizzare la sua situazione secondo le seguenti disposizioni in funzione che l'integrazione determini una minore o una maggiore imposta: