0nlus e Associazioni in corsa per la presentazione della domanda per il 5 per mille, si avvicina la scadenza ...
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In base alle disposizioni emanate, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000,gli enti di volontariato e le Onlus interessati ad essere iscritti nell'elenco dei beneficiari, dovranno trasmettere istanza all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica riempiendo l'apposito modello (clicca qui) scaricabile anche dal sito web dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).
La domanda dovrà essere trasmessa entro il 10 febbraio 2006, pena l'esclusione dall'elenco. Ovviamente, trattandosi di trasmissione telematica, si dovrà operare attraverso un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente (dottori commercialisti, consulenti del lavoro ecc.).
E' previsto che entro il 20 febbraio l'Agenzia pubblichi sul proprio sito l'elenco dei soggetti, come da relative istanze, indicando denominazione, sede e codice fiscale di ciascun soggetto. Qualora vi siano errori di iscrizione, il legale rappresentante dell'ente interessato (o suo delegato) può comunicare la correzione presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, entro e non oltre il 1 marzo 2006.
L'elenco dei soggetti, con le eventuali correzioni richieste, è ripubblicato in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate, sempre sul suo sito, entro il 10 marzo 2006.
Vi è un ulteriore adempimento da osservare per accedere concretamente alla ripartizione delle eventuali somme ad essi destinate dai contribuenti: entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dovranno inviare, con raccomandata A/R alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegando fotocopia di valido documento di identità del dichiarante) che confermi la persistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici. La dichiarazione deve essere conforme al modello allegato al d.p.c.m. Insieme alla dichiarazione deve essere inviata la copia della ricevuta telematica della domanda di iscrizione all'elenco.
Ricordiamo che il criterio individuato per il 5 per mille si fonda su un principio meramente opzionale, totalmente diverso da quanto previsto per l'otto per mille. Infatti, mentre nel caso dell'otto per mille la mancata scelta da parte del contribuente produce una ripartizione della somma non destinata in proporzione alle scelte esplicitate, la mancata firma sulla casella del 5 per mille produrrà la non destinazione della somma, che rimarrà acquisita allo Stato nel capitolo tassazione diretta.