Speciale Pubblicato il 18/01/2006

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Fallimento: finalmente in gazzetta

di Rag. Lumia Luigia



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n. 12, S.O. n. 13, il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, contenente la riforma della disciplina del fallimento.

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Chi sono le imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n. 12, S.O. n. 13, il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, contenente la riforma della disciplina del fallimento.
L'entrata in vigore, ad eccezione di alcune disposizioni che riguardano alcune limitazioni al diritto di libertà del fallito, come :
- la residenza e domicilio ; 
- le limitazioni della corrispondenza ;
- il pubblico registro dei falliti; 
- la transazione fiscale da parte delle Entrate; 
- l'esercizio del diritto di voto da parte del fallito;

che sono efficaci già dalla pubblicazione , entrano in vigore per la maggior parte sei mesi dopo la sua pubblicazione e quindi dal 16 luglio 2006.
Il decreto legislativo con la sostituzione dell'articolo 1 della legge fallimentare ha ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, ampliando i soggetti esonerati, con un criterio piu quantitativo che qualitativo.

Sono soggetti a fallimento:
gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata

Sono esclusi:
- gli imprenditori agricoli;
- gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica;
- tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi.

Piccoli imprenditori sono gli esercenti una attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
1) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale non superiore a euro trecentomila (investimenti accertabili in sede prefallimentare sia sulla base delle scritture contabili e dei registri fiscali, sia sulla base delle informative richieste di prassi alla Guardia di finanza)
2) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila;

La legge specifica, per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra l'accertamento dei ricavi compiuto in sede fallimentare e quello eventualmente compiuto in sede tributaria, che tale presupposto può risultare in qualunque modo.

I due criteri, sono tra loro complementari, in quanto mentre il primo si adatta maggiormente alla fase iniziale dell'attività di impresa, quando non sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio ad un'attività di impresa dove gli investimenti risalgano ad un tempo più lontano.

L'ultimo comma dell'articolo, per evitare che i parametri di valore innanzi indicati possano divenire inadeguati nel tempo, ha stabilito che il Ministero della Giustizia è delegato ad aggiornali, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Non si procede inoltre alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, sulla base dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente inferiore a 25 mila euro.



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza