Entro il 30 Novembre prossimo i soggetti passivi Ires devono procedere al versamento del secondo acconto di imposta per il 2005 nella "nuova" misura del 102,50%. Si ricorda, innanzitutto, che questa maggiorazione si applica soltanto ai fini Ires mentre ai fini Irap si applica la misura del 99%.
Alcune circostanze richiedono particolare attenzione nel calcolo: così dunque, per fare qualche esempio, non si deve tener conto del 70% delle ritenute subite sugli interessi e altri proventi e frutti di titoli obbligazionari e similari emessi da banche, da spa con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani; nel caso di opzione per la trasparenza sarà la partecipata a dover versare gli acconti nel primo anno di esercizio; nel caso di Tecno-Tremonti l'acconto va calcolato "sterilizzando" gli effetti dell'agevolazione.
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Con il metodo storico l'acconto viene calcolato moltiplicando il valore presente nel rigo RN18 di Unico SC (Ires dovuta o differenza a favore del contribuente) per il coefficiente di 102,5%.
E quindi: Acconto complessivo = Rigo RN18 x 102,50%.
L'acconto non è comunque dovuto se l'importo risultante dal rigo sopraindicato non supera Euro 20,00.
Se il rigo RN18 supera l'importo di 251,00 Euro l'acconto dovrà essere versato in due rate: la prima del 40% dell'importo come sopra definito entro il termine per il versamento dell'imposta a saldo per l'esercizio precedente (20.06.05 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con approvazione del bilancio secondo l'ordinaria tempistica) e la seconda rata del 60% entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta (30.11.05 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Tuttavia qualora l'importo del rigo RN18 sia superiore ai 21,00 Euro ma non superiore ad Euro 251,00 l'acconto sarà unico, da versare entro il termine dell'undicesimo mese del periodo di imposta.
Se il contribuente decide di seguire il metodo previsionale per quantificare la misura dell'acconto dovrà operare una stima del reddito imponibile che presume di realizzare per il 2005.
L'adozione di questo metodo è particolarmente rischiosa in quanto, qualora la misura dell'acconto versato fosse inferiore a quella risultante da Unico 2006 (quindi sul reddito a consuntivo) verranno applicate le ordinarie sanzioni del 30% per omesso versamento della differenza dovuta.
Il calcolo previsionale potrebbe poi essere influenzato dalle modifiche normative contenute nel decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 (Decreto Legge n. 203/2005) tutt'ora all'esame del parlamento per la conversione in legge: si pensi, per fare qualche esempio, all'allungamento del periodo di ammortamento fiscalmente deducibile per l'avviamento (dagli attuali 10 anni ai 20 anni), alle modifiche in termini di participation exemption (prolungamento del periodo di riferimento del possesso fino ai 18 mesi), dalle innovazioni contenute nel decreto Ires approvato dal Governo il 18 Novembre scorso.
Alcuni elementi critici nella determinazione dell'acconto: le ritenute su premi e interessi
Nella determinazione dell'acconto Ires per le società di capitali non si deve tener conto del 70% delle ritenute subite sugli interessi e su altri proventi di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 239 del 1° Aprile 1996 scomputate per il periodo di imposta precedente.