Speciale Pubblicato il 07/06/2004

Tempo di lettura: 10 minuti

Thin capitalization

di Rag. Lumia Luigia



maggiore di 4 (5 per il 2004)
maggiore di 4 (5 per il 2004)

Il risultato ottenuto è superiore a 5: la società risulta "sottocapitalizzata";

pertanto ora occorre passare alla successiva verifica relativa ai finanziamenti e alla quota di patrimonio netto riferibili ai singoli soci qualificati.

=
€

Per entrambi i soci, il rapporto rilevante ai fini della disciplina della Thin Capitalization è maggiore di 5, pertanto è necessario applicare la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi

Se tale rapporto supera la soglia di 4 (5 per il 2004) si passerà alla verifica della posizione singola del socio per la determinazione della quota di interessi indeducibili.

2) Posizione specifica dei singoli soci qualificati

25/E del 16 giugno 2004.

Obiettivo della Thin Capitalization

Introdotta nel nostro ordinamento con l'introduzione dell'IRES, art. 98 D.Lgs. 344/2003, la Thin Capitalization ha come obiettivo, nella volontà del legislatore, non di penalizzare l'istituto dell'indebitamento, ma di evitare lo sfruttamento ai fini fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese.

Secondo il legislatore infatti gli utili prodotti dalle società possono essere erogati ai propri soci non solo attraverso la formale distribuzione dei dividendi ma anche ricorrendo a modalità "occulte" con l'obiettivo di assicurarsi un trattamento tributario più favorevole.

Con le norme sulla thin capitalization viene prevista una nuova disciplina per gli interessi passivi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dai soci, che in presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi, diventano indeducibili per il soggetto erogante e tassabili per il percipiente.

Obiettivo contrastare il disegno elusivo volto a "trasformare" utili d'impresa (indeducibili per il soggetto erogante e tassabili in capo al soggetto percettore nella misura ordinaria ai fini dell'imposta personale) in interessi o altri proventi deducibili in capo al debitore e soggetti a una tassazione più mite in virtù del regime fiscale del soggetto percettore (ad esempio residente in un paese a bassa fiscalità o, più semplicemente, persona fisica tassata a titolo definitivo in forma d'imposta cedolare).

La norma dovrebbe inoltre favorire la capitalizzazione delle imprese, inducendo il socio di una società in crisi finanziaria a ricorrere al conferimento piuttosto che al finanziamento.

Definizione

Thin Capitalization significa letteralmente capitalizzazione sottile, ovvero sottocapitalizzazione.

Il nuovo articolo 98 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi cosi come modificato dal D.Lgs. 344/2003 (IRES), disciplina, le nuove misure volte a contrastare l'utilizzo a fini fiscali della sottocapitalizzazione.

Al fine di raggiungere le finalità indicate, la norma introduce, al riguardo, una nuova regolamentazione per gli interessi passivi relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dai soci, in presenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi.

In estrema sintesi la norma prevede che, in presenza di finanziamenti erogati o garantiti da "soci qualificati", ovvero da loro "parti correlate", per importi complessivamente superiori a una determinata "soglia" (considerata "fisiologica"), gli interessi passivi siano indeducibili, in capo al soggetto erogante, per la parte eccedente tale soglia e se erogati al socio o parte correlata vengono riqualificati come dividendi.

Chi sono i "Soci Qualificati"

Il socio si considera qualificato, ai fini dell'applicazione della Thin Capitalization, quando:

  • direttamente o indirettamente controlla il soggetto debitore ai sensi dell'art. 2359 c.c. , cioè ha la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o una influenza dominante in ragione dei voti disponibili o di vincoli contrattuali;
  • partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25%, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.

Si tratta quindi di presupposti in presenza dei quali possiamo presumere che il socio sia in grado di rivestire un ruolo decisionale rilevante con riguardo alle scelte operative della società.

Si precisa che il socio si considera qualificato in presenza anche di uno solo dei due presupposti.

Nella lettera c del comma 3 del citato Art. 98 viene evidenziato che i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR e cioè gli organi e le amministrazioni dello stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni, non si considerano soci qualificati.

La finalità appare quella di non penalizzare situazioni nelle quali la "fisiologicità" dei finanziamenti viene garantita dalla natura pubblica dei soggetti che li pongono in essere.

Chi sono le "Parti Correlate"

Ai sensi della lettera b del comma 3 dell'Art. 98 si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi del già citato Art. 2359 c.c., e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

Quali sono i "Finanziamenti rilevanti"

Rilevano i finanziamenti, erogati o garantiti da "soci qualificati", o da loro "parti correlate", derivanti da mutui, da depositi in denaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria (comma 4, Art.98).

Trattasi di una formulazione normativa che vuole ricomprendere tutti i tipi di finanziamenti inclusi quelli effettuati a scopo elusivo utilizzando strumenti contrattuali e finanziari tali da rendere di difficile individuazione il finanziatore effettivo.

Naturalmente tali finanziamenti devono riguardare somme per le quali sussiste l'obbligo di restituzione da parte della società e in relazione alle quali è prevista una remunerazione.

Si sottolinea che nel comma 5 dell'art. 98 è stabilita l'irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 87.

Condizioni Soggettive

L'articolo continua dopo la pubblicità