Estratto del Libro - Gli Studi di Settore - Autori: L. Lumia, F. Scudiero, A. Boni, E. Zamberlan, Edizione Il Sole 24 Ore; In Vendita sul sito del "Sole 24 Ore"
La prima fase di applicazione degli studi
A partire dal periodo di imposta 1998 l'art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, ha previsto, per l'attività di accertamento l'applicazione degli studi di settore elaborati per le diverse attività imprenditoriali e professionali.
I controlli effettuati con l'utilizzo dello strumento degli studi di settore per l'anno 1998 e 1999 sono stati esercitati nei confronti dei soli contribuenti in contabilità semplificata, mentre a partire dai controlli sull'anno 2000 la platea dei contribuenti controllabili si è estesa a quelli in contabilità ordinaria per opzione, per i quali è previsto il controllo facendo riferimento agli scostamenti del triennio.
Dal 2004 la possibilità di accertamento prevista per i contribuenti in contabilità ordinaria per opzione è stata estesa anche a quelli in regime di contabilità ordinaria naturale, per entrambi inoltre è stata prevista una nuova possibilità di accertamento in presenza di significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, che saranno individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo quindi il modo di procedere dell'Ufficio e come il contribuente deve comportarsi nelle varie fasi dell'attività di controllo.
Estratto del Libro "Gli Studi di Settore" Casi ed esempi pratici, L. Lumia, F. Scudiero, A. Boni, E. Zamberlan, Edizione Il Sole 24 Ore; In Vendita sul sito del "Sole 24 Ore"
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1. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni
2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione
3. Nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione (sia imprese che professionisti)
Fino al 31 dicembre 2003 possibilità di accertamento |
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Imprese semplificate |
Imprese Ordinarie per opzione |
Imprese Ordinarie per obbligo |
Professionisti semplificati ordinari |
Sempre |
Mancata congruità due periodi su tre |
Solo in presenza di contabilità inattendibile
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Mancata congruità due periodi su tre |
Dal periodo di imposta 2004 possibilità di accertamento |
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Imprese semplificate |
Imprese Ordinarie per opzione |
Imprese Ordinarie per obbligo |
Professionisti semplificati ordinari |
Sempre |
Mancata congruità due periodi su tre |
Mancata congruità due periodi su tre |
Mancata congruità due periodi su tre |
Nota:
C) Natura parziale dell'accertamento basato sugli studi di settore
La Finanziaria 2005 ha inoltre modificato sostanzialmente la natura dell'accertamento basato sugli studi di settore (Art.1 comma 408 L . 311/2004).
Con le modifiche apportate all'art. 70 del DLgs 342/2000 l'accertamento basato sugli studi di settore è diventato un accertamento parziale che non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice dell'Ufficio anche con riferimento alla stessa categoria reddituale oggetto di accertamento sulla base degli studi di settore.
Viene infatti previsto che:
L'intervenuta definizione degli accertamenti basati sugli studi di settore, a seguito dell'accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997 (maggior reddito da accertare superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore a Euro 77.468,53).
Possibilità di accertamento:
- fino al 31 dicembre 2003: Solo per categorie di reddito diverse da quelle accertate - Se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi
- dal periodo di imposta 2004: anche per la stessa categoria di reddito accertata con gli studi - indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
L'accertamento da studi non rileva ai fini penali
Sempre l'art. 10 della L. 146/98 al comma 6 stabilisce l'irrilevanza penale degli accertamenti effettuati esclusivamente sulla base degli studi di settore.
Sempre l'art. 10, c. 3 bis L. 146/98 (Il comma 3 bis è stato introdotto dalla L. 311/2004 art. 1 comma 409), dal 2004 prevede espressamente l'obbligo da parte dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, di invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per l'instaurazione del contradditorio.
L'instaurazione del contraddittorio di fatto è stato sempre applicato anche per i periodi di imposta precedenti il 2004. Infatti la stessa Agenzia delle Entrate (Circ. 58/E/2002) in diverse occasioni, aveva raccomandato agli Uffici l'instaurazione di tale procedimento per dare al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma, cioè non solo portando fatti ma anche ragionamenti e presunzioni. Ciò significa che l'Ufficio può fondare sugli studi di settore, considerati dotati del requisito della - presunzione-grave, precisa e concordante - l'accertamento, ma essendo tale presunzione relativa al contribuente è riconosciuta la possibilità di fornire prova contraria in ordine all'effettività della ripresa a tassazione (in pratica, dunque, lo strumento dello studio di settore si traduce in un'inversione dell'onere della prova, che viene appunto traslato in capo al contribuente).Scopo del contraddittorio che caratterizza la procedura dell'accertamento basato sugli studi di settore è appunto permettere all'ufficio di valutare attentamente i fatti e le circostanze addotti dal contribuente, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento in sede amministrativa con l'adesione del contribuente.
Le motivazioni (prova contraria) fornite dal contribuente devono essere obbligatoriamente prese in esame dall'Ufficio, il quale deve poi dare giustificazione per iscritto della loro accettazione o rigetto.
Ma vediamo come si svolge il procedimento.
Iter dell'accertamento con adesione
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