Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'1/7/2005 ha disposto il differimento delle norme sull'obbligatorietà della trasmissione telematica delle informazioni bancarie attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata (Pec), ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette, e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA).
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La presunzione sui prelevamenti e versamenti era prima riservata ai ricavi conseguiti dalle imprese.
In sostanza, i versamenti e i prelevamenti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti in quanto sono considerati come componenti positive di reddito occultate, in base ad una presunzione, qualora non si indichi il soggetto beneficiario e sempre che non risultino in contabilità.
Spetta al contribuente l'onere di provare in modo idoneo che ne ha tenuto conto nella sua contabilità oppure che la somma non rileva perché esente o soggetta a ritenuta d'imposta, al fine di vincere la presunzione.
Se il professionista non è in grado di giustificare adeguatamente i movimenti bancari esaminati, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente.
In particolare, potrà richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, i rapporti inerenti o connessi a tali conti, le garanzie prestate a terzi e tutte le operazioni poste in essere dal contribuente con l'intermediario finanziario.
La procedura consta di due fasi:
Le informazioni richieste dovranno arrivare entro il termine fissato dagli Uffici finanziari non inferiore a 30 giorni, che può essere prorogato di altri 20 giorni su richiesta esplicita e per giustificati motivi.