L'art. 11 TUIR prevede una deduzione, quindi una riduzione del reddito complessivo, pari a 3.000 Euro (deduzione base) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto.
- Riferimenti normativi
Art. 11 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (DPR. n° 917/1986);
Circolare n° 2/E del 15 Gennaio 2003 - Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003). Articolo 2 Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di riforma dell'IRPEF;
Circolare n° 15/E del 5 Marzo 2003 - Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria per il 2003). Disposizioni varie in materia di Irpef e di Iva.
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Con il termine "No Tax Area" si identifica il particolare sistema di deduzioni appositamente previsto dal legislatore per garantire la progressività dell'imposizione Irpef attraverso il riconoscimento di una soglia di reddito esente da tassazione.
L'art. 11 TUIR prevede una deduzione, quindi una riduzione del reddito complessivo, pari a 3.000 Euro ( deduzione base ) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto.
Come chiarito nella circolare delle Entrate n. 2 del 2003 tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti esclusivamente in considerazione del reddito complessivo maturato nel periodo di imposta: nel caso in cui il reddito derivi da un contratto di lavoro subordinato, ad esempio, la deduzione non dovrà essere rapportata al periodo di durata del rapporto di lavoro.
In aggiunta alla deduzione base vengono previste ulteriori deduzioni nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorra un reddito di lavoro dipendente o assimilato, un reddito da pensione, un reddito di lavoro autonomo o un reddito derivante dall'esercizio di impresa minore.
Per i lavoratori dipendenti e assimilati la deduzione base di 3.000 Euro aumentata di un importo pari a 4.500 Euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno; per i pensionati la deduzione ulteriore è di 4.000 Euro, da rapportare al periodo di pensione nell'anno mentre per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore la maggiorazione è di 1.500 Euro indipendentemente dal periodo di attività svolta nell'anno.
La tabella seguente riassume questi importi per tipologia di reddito:
Reddito |
Deduzione base |
Deduzione ulteriore |
Totale |
Lavoro dipendente e assimilato (collaborazioni coordinate, lavoro a progetto ad es.) |
3.000 Euro |
4.500 Euro |
7.500 Euro |
Pensione |
3.000 Euro |
4.000 Euro |
7.000 Euro |
Lavoro autonomo, impresa minore |
3.000 Euro |
1.500 Euro |
4.500 Euro |
Le deduzioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati e dei lavoratori autonomi e imprese minori non sono cumulabili: se alla formazione del reddito concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente dovrà scegliere soltanto la deduzione più favorevole.
La misura di no tax area di cui si è fin qui detto rappresenta la deduzione teoricamente spettante: per calcolare la deduzione effettiva si deve seguire il procedimento indicato dalla norma adottando il procedimento seguente:
- Individuazione della deduzione teorica spettante sulla base del tipo di reddito: a seconda dei casi, come indicato nella tabella precedente, tale valore sarà di 7.500, 7.000 oppure di 4.500 Euro (la deduzione ulteriore sarà eventualmente ragguagliata o meno al periodo dell'anno per i redditi di cui si è detto);
- Calcolo del risultato di questa formula:
(26.000 Euro + Oneri deducibili art. 10 TUIR + deduzione teorica spettante - reddito complessivo) / 26.000.
- Il valore ottenuto da questo rapporto potrà essere:
Maggiore o uguale a 1 : allora la deduzione effettiva sarà pari a quella teorica;
Inferiore o uguale a zero : la no tax area effettiva è pari a zero (non spetta nessuna deduzione);
Compreso tra zero e 1 : la deduzione sarà data dal prodotto tra il risultato della formula (tenendo 4 decimali dopo la virgola) e la no tax area teorica.
Nel modello Unico 2005 la no tax area effettiva andrà indicata al rigo RN 4.
Il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili elencati nell'art. 10 del TUIR e della no tax area effettiva, rappresenterà la base imponibile per il calcolo dell'imposta lorda.
Reddito di lavoro dipendente prestato nel 2004 per 365 giorni: Euro 15.333,27 (certificato nel punto 1 del CUD 2005).
La no tax area teorica spettante sarà dunque di 3.000 + 4.500 Euro = 7.500 Euro.
La no tax area effettiva richiede il seguente calcolo (nell'esempio non ci sono oneri deducibili):
(26.000 + 7.500 - 15.333,27) : 26.000 = 0,6987
0,6987 x 7.500 = 5.240,25
Il reddito imponibile di questo contribuente sarà dato da:
|
Importo |
Unico 2005 |
Reddito complessivo |
15.333 |
RN1 |
Oneri deducibili |
zero |
RN3 |
No tax area |
5.240 |
RN4 |
Reddito imponibile |
10.093 |
RN5 |
Imposta lorda (primo scaglione: 23%) |
2.321 |
RN6 |
I dati verranno riportati nel modello Unico come segue:
RN1 colonna 4: 15.333Reddito di lavoro dipendente a tempo parziale (150 giorni): Euro 6.960,00 (punto 1 del CUD).
Deduzione teorica: 3.000 + (4.500 x 150/365) = 4.849,00.
Deduzione effettiva: (26.000 + 4.849,00 - 6.960,00) : 26.000 = 0,9188
0,9188 x 4.849,00 = 4.455,00.
Imposta lorda (6.960,00 - 4.455,00) = 2.505,00 x 23% = 576,00.
RN1 colonna 4: 6.960Regole particolari valgono per i redditi derivanti da pensioni.
L'art. 12, al comma 1 bis, precisa che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiore ad Euro 7.500, redditi di terreni per importo non superiore a Euro 185,92 e reddito dell'abitazione principale con relative pertinenze, l'imposta non sarà dovuta.
Se poi, nelle condizioni appena citate, i redditi da pensione non superano i 7.800 Euro non sarà dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 Euro.