Resta in attesa di una definitiva sistemazione la materia dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica a carico di centinaia di migliaia di cittadini che, pur se abitanti in grandi centri urbani, continuano a subire l'ingiustificata imposizione di un tributo anacronistico, introdotto quasi un secolo fa per tassare i proprietari terrieri che avevano tratto benefici dalle bonifiche delle paludi.
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I Consorzi di Bonifica - a cura dell'avv. Maurizio Villani
Resta in attesa di una definitiva sistemazione la materia dei contributi imposti dai Consorzi di bonifica a carico di centinaia di migliaia di cittadini che, pur se abitanti in grandi centri urbani, continuano a subire l'ingiustificata imposizione di un tributo anacronistico, introdotto quasi un secolo fa per tassare i proprietari terrieri che avevano tratto benefici dalle bonifiche delle paludi.
Il contributo non solo è sopravvissuto a tutte le riforme fiscali, ma si è dilatato fino a colpire anche i proprietari di immobili situati in zone ove non ci sono mai state paludi ma, curiosamente, i Consorzi di bonifica esistono ugualmente.
La cartella esattoriale viene notificata tutti gli anni a milioni di italiani, per il semplice motivo che la generica dizione "immobili", introdotta per la prima volta dal Regio Decreto n. 215 del 1933 in luogo della precedente dizione - terreni - adottata dal precedente Regio Decreto del 1904, n. 368 , comprende anche gli edifici urbani.
Si tratta evidentemente di una contraddizione in termini perché vengono ricompresi nelle categorie imponibili anche normali appartamenti costruiti dopo le bonifiche, nei confronti delle quali è ormai venuta meno ogni possibilità di beneficio. A ciò si aggiunga che chi ha comprato la casa ha già pagato l'eventuale incremento di valore al costruttore, l'unico che ha avuto - un beneficio diretto e specifico - dalla bonifica e dalle eventuali opere di manutenzione ambientale .
Ingiustificato appare, tra l'altro, il privilegio dell'iscrizione a ruolo e delle modalità procedurali inerenti alla riscossione coattiva delle imposte, di cui gode il contributo consortile. Circa la natura giuridica dei Consorzi di bonifica la Cassazione ha, infatti, più volte qualificato gli stessi come enti pubblici economici e definito gli stessi come enti non commerciali con personalità giuridica pubblica . Tuttavia, l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, modificato dal D.L. n. 138/2002 , stabilisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
Di qui i dubbi circa la legittimità delle cartelle esattoriali in esame.
La questione è tornata di attualità a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria per l'esercizio 2002, n. 448/2001 , il cui articolo 12 ha rimesso alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie". Ciò ha incentivato migliaia di ricorsi, anche in virtù della previsione che gli stessi cittadini si potessero difendere di persona e senza l'ausilio di un difensore per quelle cause il cui valore fosse inferiore a 2500 euro .
Al fine di comprendere la questione nella sua totalità è opportuno tracciare un breve quadro della normativa di riferimento e della più significativa giurisprudenza in materia.
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