A cura dello Studio Dott.ssa Cristina Rigato di Padova.
Vengono analizzate le principali novità del Modello Unico 2005 Persone Fisiche.
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Le principali novità per il 2004
Vengono analizzate le principali novità introdotte nel Modello Unico Persone Fisiche 2005.
SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE |
Sono esonerati anche i possessori di un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore ad 7.000,00, cui concorre un reddito di pensione per l'intero anno e non sono state operate ritenute
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QUADRO RA |
Terreni concessi in affitto: in caso di mancata coltivazione del fondo o perdita del prodotto per eventi naturali le riduzioni reddituali previste per tali situazioni spettano, oltre che all'affittuario, anche al proprietario del fondo.
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QUADRO RB |
DL n. 240/2004 convertito nella L. 269/2004: introduzione di alcune agevolazioni reddituali per i proprietari di immobili concessi in locazione a condizioni in particolari situazioni di disagio. La compilazione della colonna 2 "Utilizzo" prevede, alla luce di tale novità:
- il codice 8: immobili concessi in locazione in base ai commi 3 e 6,art. 2, DL 240/2004 per i quali spetta la riduzione del 30% del reddito imponibile
- il codice 10: immobili concessi in locazione in base ai commi 4 e 5, art. 2, DL 240/2004 per i quali la riduzione del reddito dell'immobile è pari al 70%Al fine di poter usufruire delle agevolazioni è necessario compilare i righi da RB12 a RB14
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QUADRO RC |
Nella sezione I devono essere indicati i redditi derivanti da prestazioni di lavoro a progetto
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QUADRO RP |
Nella sezione III (righi da RP27 e RP34) relativi alla detrazione del 41%-36% è stata inserita la colonna 4 (casi particolari) per mezzo della quale di segnala la presenza di situazioni particolari conseguenti alla rideterminazione delle rate:
- codice 1: contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto di età non inferiore a 75 anni, che aveva scelto di rateizzare/rideterminare la spesa in 5 o 3 rate
- codice 2: contribuente che, avendo compiuto 80 anni nel corso del 2004, intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate
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QUADRO RN
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- eliminazione dei righi relativi all'indicazione del credito d'imposta sui dividendi
- indicazione da parte dei soci di srl in regime di trasparenza fiscale rispettivamente al rigo RN27 l'eccedenza d'impsota attribuita a ciascun socio dalla società ricavabile dal rigo RH22 o dalla colonna 5 del rigo RF61 o RG35 se la partecipazione è detenuta in regime d'impresa, al rigo RN29 indicazione degli acconti IRES versati dalla società ed attribuiti ai soci come ricavabile dal rigo RH23 o dalla colonna 6 dei righi RF61 o RG35 nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in regime di impresa
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QUADRO RV
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La compilazione della casella 1 "casi particolari addizionale regionale" del rigo RV2 è differenziata per i soggetti residenti in Veneto, Lombardia e in alcuni Comuni della Puglia, in possesso di determinati requisiti nei cui confronti è prevista l'attribuzione dell'aliquota minima dell'addizionale regionale (0,9%).
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QUADRO RX
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E' stato eliminato il rigo RX6 in quanto le informazioni dovranno essere riportate all'interno del quadro RR e la sezione II, destinata all'indicazione delle eccedenze risultanti dal modelloUnico2004PF, non va compilata nel caso in cui tali eccedenze siano compensate entro il termine di presentazione della dichiarazione.
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QUADRO RH
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Le novità sono le seguenti:
- nella sezione II deve essere indicato il reddito/perdita imputato ai soci dalle srl in regime di trasparenza fiscale. Nel caso in cui l partecipazione sia detenuta in regime d'impresa il reddito/perdita dovrà essere riportato nel quadro RF o RG
- è stato eliminato il prospetto relativo alle - perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno - i cui dati sono presente a partire da quest'anno nel quadro RS
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QUADRO RL
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- sezione I: dati relativi ai redditi di capitale che in precedenza si dichiaravano nel quadro RI
- sezione II: vanno indicati i redditi diversi
- sezione III: vanno indicati gli altri redditi di lavoro autonomo che in precedenza si dichiaravano nella sezione II del quadro RE
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QUADRO RM
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- è stata soppressa la sezione destinata all'indicazione dei redditi conseguiti da soci di società di capitali in caso di recesso o di riduzione del capitale e liquidazione in quanto con la riforma non è più possibile usufruire della tassazione separata
- è stata ampliata la sezione destinata all'indicazione dei redditi corrisposti da parte di soggetti che non sono obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto
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QUADRO RT
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Il quadro si compone di 3 sezioni:
- sezione I: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (imposta sostitutiva del 12,50%)
- sezione II: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (imponibili al 40%)
- sezione III: devono essere riportate le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate detenute in società aventi sede in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato.
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QUADRO RR
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Le principali novità sono le seguenti:
- sono stati istituiti nuovi campi - Eccedenza di versamento del saldo - in cui devono essere riportati i crediti contributivi in eccesso
- nella sezione II è prevista una nuova colonna "codice" in cui va riportato uno dei seguenti codici: A (aliquota 10%), B (aliquota 15%) e C (aliquota 17,80% - 18,80)
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QUADRO EC
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Tale quadro di nuova istituzione serve per effettuare il "disinquinamento"
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QUADRO RE
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Eliminata la II sezione ove si dichiaravano gli altri redditi di lavoro autonomo
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QUADRO RU
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Sono previste nuove sezioni per indicare i seguenti crediti d'imposta:
- investimenti in campagne pubblicitarie localizzate
- acquisto di carta da parte delle imprese editrici
- acquisto di software da parte delle farmacie pubbliche e private
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PROSPETTO CT
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Tale prospetto deve essere utilizzato da coloro che hanno usufruito della TECNO-TREMONTI (art. 1, DL 269/2003)
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ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE DICHIARAZIONI |
Le istruzioni prevedono la possibilità di conservare copia delle dichiarazioni anche su supporto informatico. Per poter eliminare il modello cartaceo è necessario che la conservazione sia effettuata con le regole dell'archiviazione ottica che prevedono l'apposizione della marca temporale e della firma digitale.
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OBBLIGO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IN VIA TELEMATICA |
Si è abbassata la soglia del volume d'affari da Euro 25.822,84 ad Euro 10.000,00
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I soggetti obbligati alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche
I soggetti che, a vario titolo, sono tenuti a compilare Unico2005 sono i seguenti:
- I titolari di reddito d'impresa e i titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (anche nel caso non sia conseguito alcun reddito);
- I lavoratori dipendenti nel caso in cui abbiano conseguito redditi da più datori di lavoro, non abbiano richiesto il conguaglio in busta paga e abbiano un imposta superiore a 10,33;
- I lavoratori dipendenti che devono restituire deduzioni dal reddito e/o detrazioni dimposta riconosciute dal sostituto dimposta non spettanti in tutto o in parte;
- I lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità a titolo di integrazione salariale;
- I lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni da privati non obbligati ad effettuare le ritenute dacconto (portieri
);
- I contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata.
NOTA Rimangono esclusi dallobbligo i contribuenti che hanno percepito i seguenti redditi: indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati, indennità per la cessazione di contratti di co.co.co.;
- I contribuente obbligati alla compilazione dei quadri RT e RM in quanto hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitali soggetti ad imposta sostitutiva;
- I contribuenti lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura non corretta le addizionali comunale e regionale allIrpef. Lobbligo sussiste comunque solo se limporto da versare per ciascuna addizionale supera 10,33.
I soggetti esonerati dalla compilazione del modello Unico Persone Fisiche
Alcuni soggetti non devono o non possono presentare il modello Unico.
- Coloro che hanno solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, che deve comunque essere obbligato anche ad effettuare le ritenute d'acconto;
- Coloro che hanno redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivo non superiore ad 3.000,00. Nella determinazione di questo importo non si deve tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- Coloro che hanno percepito redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti se all'ultimo datore di lavoro hanno chiesto il conguaglio;
- Coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a lavoro dipendente da più soggetti per un importo non superiore a Euro 7.500,00 se il periodo di lavoro è pari all'intero anno e non sono state operate ritenute;
- Coloro che hanno un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- Coloro che hanno redditi di lavoro dipendente e reddito da fabbricati derivante dal possesso esclusivamente della prima casa e sue pertinenze;
- Coloro che percepiscono esclusivamente reddito da fabbricati derivante solo dall'abitazione principale e sue pertinenze;
- Coloro che percepiscono redditi da pensione per un ammontare non superiore a 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- Coloro che percepiscono esclusivamente redditi esenti, vale a dire:
- coloro che hanno percepito esclusivamente redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi su conti correnti bancari o postali);
- coloro che hanno percepito esclusivamente redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui Bot o altri titoli del debito pubblico ad esempio);
- redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo non superiore a Euro 28.158,28;
- coloro che hanno un'imposta lorda (dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute) che non supera Euro 10,33.
Termini di presentazione della Dichiarazione
Se la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente viene effettuata presso uno sportello bancario o postale, il termine previsto è dal 02 maggio al 01 agosto 2005 Se viceversa se la presentazione viene trasmessa in modo telematico, il termine è previsto entro il 31 ottobre 2005.