Le principali novità del modello 2005 risentono degli effetti della Riforma fiscale, con le modifiche apportate al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ad opera del decreto legislativo n. 344 del 2003.
Il modello è stato definitivamente approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 15 Febbraio 2005.
La dichiarazione UNICO 2005 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, tra gli altri da:
- società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d'imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.
La dichiarazione va trasmessa entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Il quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
A partire dal 1° Gennaio 2004 non sarà più applicabile il comma 2° dell'art. 2426 del Codice Civile e pertanto il bilancio di esercizio dovrà essere redatto esclusiva,ente nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili.
Ammortamenti anticipati, accantonamenti e rettifiche che hanno esclusiva valenza fiscale non potranno più essere indicati nel bilancio di esercizio ma potranno, ugualmente, essere dedotti se riportati nell'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi (il quadro EC di Unico).
L'art. 109 co. 4 del TUIR precisa che la deducibilità dei componenti negativi di reddito rimane subordinata, come regola generale, alla preventiva imputazione degli stessi al Conto Economico dell'esercizio di competenza (o di esercizi precedenti) oppure alla specifica ricorrenza di una norma di legge.
Tuttavia gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili, anche senza la specifica iscrizione nel Conto Economico, sulla base del quadro EC di Unico.
Il quadro EC è suddiviso in quattro sezioni, in relazione alle categorie di componenti negativi che si possono dedurre extracontabilmente.
Nella colonna 1 - Eccedenza pregressa va indicato l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti (pregressi: fatti negli esercizi precedenti) al netto del riassorbimento avvenuto nel corso dell'esercizio 2004.
In tal modo questi importi vengono "eliminati" dai saldi contabili per essere introdotti nel presente prospetto, salvando gli effetti delle maggiori deduzioni operate nel passato.
Nella colonna 2 - Eccedenza di periodo si indicano i maggiori accantonamenti, ammortamenti e le rettifiche operati in misura maggiore rispetto a quanto imputato al Conto Economico dell'esercizio. Così facendo il contribuente beneficerà della maggiore deduzione consentita esclusivamente dalle norme fiscali.
Nella colonna 3 - Decrementi dovrebbero essere riportati le diminuzioni subite dalle eccedenze di periodo. Questa colonna non si deve utilizzare per il periodo di imposta 2004 visto che l'eccedenza di colonna 2 non può subire decrementi nello stesso periodo di imposta in cui viene generata.
Nella colonna 4 - Valore civile e nella colonna 5 - Valore Fiscale si riportano, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Nella sezione IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve si indicheranno i totali di colonna, vengono evidenziate le imposte differite correlate al beneficio fiscale e l'ammontare del vincolo (generico) sulle riserve e gli utili a nuovo.
Quadro RF - Determinazione del reddito di impresa
Nel quadro RF è stata inserita una apposita sezione "Componenti indicati nel quadro EC" dove vengono ripresi i componenti negativi non imputati a conto Economico ma ugualmente deducibili.
Il nuovo istituto della trasparenza fiscale trova spazio sia nel frontespizio (dove viene prevista una apposita casella da barrare nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione) sia al rigo RF 9 e RF 39 colonna 2 per la quota di utile/perdita attribuita dalla società partecipata in regime trasparente.
Il D.Lgs n. 344 del 2003 ha modificato n profondità la tassazione dei dividendi: se percepiti da società di capitali tali dividendi sono imponibili nella misura limitata del 5%. Nel rigo RF 50 andrà pertanto riportato il 95% degli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES imputato a Conto Economico.
Per quanto riguarda l'accertamento la Finanziaria 2005 ha innovato le modalità per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
Sarà possibile adeguare i ricavi dichiarati a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore direttamente in dichiarazione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
Questa possibilità riguarda sia il primo periodo di imposta di applicazione dello studio sia i periodi di imposta in cui trovano applicazione le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo.
Sarà possibile adeguarsi senza sanzioni e interessi anche per i periodi di imposta successivi a quello di prima applicazione dello studio ma sarà dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati sulle scritture contabili nella particolare ipotesi in cui la differenza tra i ricavi presunti e quelli contabilizzati sia superiore al 10% (nuovo comma 2 bis del DPR 195 del 1999).
Questa maggiorazione va indicata, quale variazione in aumento al rigo RF 13 colonna 2 e deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito (20 Giugno o 20 Luglio).
L'adeguamento ha sempre effetto anche ai fini Irap.
Nel quadro RF sono contenuti appositi righi per il consolidato nazionale.
Al rigo RF 25 devono essere indicate le variazioni in aumento a seguito dell'opzione per la tassazione di gruppo.
Al rigo RF 55 si indicano le somme ottenute in cambio dei benefici fiscali infragruppo per effetto dell'opzione per il consolidato. Tali ammontari, infatti, sono neutrali ai fini fiscali.
Per effetto della riforma fiscale le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni che presentano i requisiti per la participation exemption (art. 87 Tuir) godono di un regime di esenzione da tassazione.
Al rigo RF 49 si indicano le plusvalenze esenti per le quali, dunque, verrà operata una variazione in diminuzione dal reddito di impresa.
Il quadro TN - Il quadro GN
Il quadro TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
Per le società "trasparenti" il quadro in oggetto serve per la determinazione dell'utile/perdita da imputare ai soci. Nella casella "Tipo trasparenza" della sezione I andrà indicato il codice:
1 - nel caso di società che hanno optato per la trasparenza di cui all'art. 115 TUIR (soci tutti società di capitali);
2 - nel caso di società che hanno optato per la trasparenza di cui all'art. 116 TUIR (srl con soli soci persone fisiche).
La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto da cui risultino la denominazione, la sede, il codice fiscale. Devono risultare indicati sullo stesso, tra gli altri anche i dati identificativi del socio con la percentuale di partecipazione agli utili e alle perdite, il reddito complessivo (o la perdita) da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, la quota degli acconti versati.
Il quadro GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
Il nuovo quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per il consolidato nazionale o mondiale (articoli da 117 a 142 del Tuir). Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta.
Il quadro si compone di sette sezioni:
Sezione I: Determinazione del reddito complessivo; Sezione II: Utilizzo eccedenze IRPEG/IRES precedente dichiarazione; Sezione III: Eccedenze d'imposta diverse dall'IRPEG/IRES trasferite al consolidato; Sezione IV: Dati; Sezione V: Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato; Sezione VI: Redditi prodotti all'estero e relative imposte; Sezione VII: Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento.
Il quadro GC - Quadro RY
Il quadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
Il quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie previste dall'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004 (liquidazioni volontarie, fusioni e scissioni).
La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN con quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria.
Quadro RY - Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione di imposta
La Finanziaria 2005 prevede la possibilità di affrancare in tutto o in parte le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta (anche se imputati al capitale sociale od al fondo di dotazione) esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.
Tale agevolazione prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del dieci per cento.
Viene però espressamente esclusa tale possibilità per le riserve per ammortamenti anticipati.
Per i saldi attivi di rivalutazione l'imposta sostitutiva è ridotta al quattro per cento.
Il versamento dell'imposta liquidata deve avvenire entro i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Prospetto CT - Quadro RV
Prospetto CT - Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis., del D.L. n. 269 del 2003
Per i soggetti che nel 2004 hanno beneficiato dell'agevolazione Tecno-Tremonti (per le spese di ricerca e sviluppo aventi i requisiti delle immobilizzazioni immateriali, per la quotazione nei mercati regolamentati, per la partecipazione in fiere all'estero ecc.) la compilazione di questo prospetto è relativa a quanto previsto dal comma 2 bis art. 1 del decreto legge n. 269 del 2003.
Quadro RV - Riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali
Questo quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in conseguenza di operazioni di conferimento, fusione o scissione, rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente.
La compilazione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.