Una volta ottenuta una sentenza definitiva di condanna dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente può chiedere il giudizio di ottemperanza;
L'Avv. Villani ci espone la procedura particolare da seguire e le funzioni e responsabilità del Commissario ad acta.
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Procedura per la richiesta del giudizio di ottemperanza
Il nuovo processo tributario, disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, ha finalmente disciplinato il giudizio di ottemperanza (art. 70), risolvendo in tal modo le varie dispute dottrinarie che, prima della riforma, ritenevano competenti a decidere o i giudici amministrativi o i giudici ordinari.
Oggi, il contribuente, una volta ottenuta una sentenza definitiva di condanna dell'Amministrazione Finanziaria, può chiedere il giudizio di ottemperanza, rispettando la particolare procedura prevista dal citato art. 70, e cioè:
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ricorso da depositare in doppio originale;
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deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, deposito presso la segreteria della Commissione tributaria regionale (o sua sezione staccata);
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proposizione del ricorso solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'Ufficio fiscale o dell'Ente locale oppure, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto;
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ricorso indirizzato al Presidente della Commissione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato, se necessario.
Delega a un Commissario ad acta esterno
Una volta introdotto il giudizio di ottemperanza, la segreteria della Commissione comunica il ricorso all'Ufficio fiscale o all'Ente locale obbligato a provvedere, il quale entro venti giorni dalla citata comunicazione deve trasmettere le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
Il Presidente della Commissione, scaduto il termine di cui sopra, assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza e l'udienza di trattazione, in camera di consiglio, deve essere fissata non oltre novanta giorni, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima, sempre a cura della segreteria.
Il collegio, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza e, per questo, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o
un commissario ad acta esterno al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi.
A questo punto, è bene puntualizzare che il commissario ad acta non è un organo amministrativo, altrimenti la Pubblica Amministrazione potrebbe agire in sede di autotutela per annullare gli atti dello stesso commissario.
Il commissario ad acta è un organo giurisdizionale, del pari giurisdizionali saranno i suoi atti.
Di conseguenza, chiunque impedirà al commissario ad acta di esercitare le sue funzioni sarà passibile di sanzioni penali.
Il commissario ad acta, agendo in vece dell'Amministrazione inadempiente, si inserisce, ancorché in via provvisoria, nella suddetta organizzazione amministrativa ed instaura con quest'ultima, sotto il profilo funzionale, un occasionale rapporto di servizio, dal momento che la sua attività, pur fondandosi sull'ordine contenuto nella sentenza emanata in sede di ottemperanza, è praticamente la stessa che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione.
Infatti, il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice dell'esecuzione e, come tale, può procedere direttamente all'adozione di tutti indistintamente gli atti da lui stesso ritenuti in concreto necessari per confermare la situazione di fatto a quella di diritto descritta nella sentenza da eseguire.
Funzioni e responsabilità
In tal particolare veste, quale longa manus del giudice, il commissario ad acta deve porre in essere le seguenti operazioni:
1) invito all'Ufficio fiscale, spedito con raccomandata A.R., a provvedere spontaneamente all'effettivo pagamento entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della raccomandata stessa;
2) decorso infruttuosamente il suddetto termine, deposito specimen di firma alla Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato; a tal proposito, è bene chiarire che per il rimborso di tutti i versamenti diretti nonché per le spese di giustizia è competente al pagamento la Banca d'Italia, invece, per i rimborsi dei ruoli, è sempre competente il Concessionario della riscossione;
3) ritiro del decreto della Commissione Tributaria in cui sono indicati gli importi da rimborsare nonché il compenso del commissario ad acta, secondo le disposizioni della Legge 8 luglio 1980 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) infine, con il suddetto decreto, sempre presso l'Ufficio fiscale, firma dei relativi ordinativi di pagamento da inviare alla Banca d'Italia. Sugli speciali ordini di pagamento in conto sospeso, il Commissario ad acta deve scrivere la suddetta frase << trattasi di pagamenti da imputare al bilancio dello Stato, effettuati in qualità di funzionario delegato>>. Nel caso di rimborso di cartelle esattoriali, invece, l'ordinativo di pagamento deve essere inviato direttamente (anche in telematico) al concessionario della riscossione, sempre previa firma dello stesso commissario ad acta; il capitolo di spesa per le spese di giustizia è il 3545;
5) comunicazioni alle parti interessate dei relativi ordini di pagamento per riscuotere materialmente le somme;
6) una volta accertato l'effettivo pagamento delle somme, comunicazione alla Commissione Tributaria di tutti i provvedimenti emanati ed eseguiti, per far dichiarare chiuso il giudizio di ottemperanza con ordinanza, come previsto dall'art. 70, settimo ed ottavo comma, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992; solo in questo modo, infatti, si chiude il processo;
7) da ultimo, sempre su autorizzazione della Commissione, informativa alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali procedimenti contabili per danno erariale.
In definitiva, è bene precisare che il commissario ad acta deve svolgere una funzione attiva; infatti, il più volte citato art. 70 parla di "provvedimenti attuativi" e di "provvedimenti emanati ed eseguiti". In tal modo, il commissario ad acta, sostituendosi a tutti gli effetti all'Amministrazione finanziaria, in breve tempo, firmando i relativi ordini di pagamento, adempirà correttamente alla sua funzione, che è quella di far rispettare un ordine del giudice.