La dott. Roberta Braga fa il punto sulla comunicazione dati IVA da presentare entro il 28 febbraio 2005.
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Termini e modalità di presentazione e conservazione
La comunicazione può essere presentata solo per via telematica entro lunedì 28 febbraio direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 commi 2 bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998.
Dal 2005 gli intermediari abilitati e le società del gruppo possono conservare su supporto informatico le copie della comunicazione purché rispettino le modalità operative indicate dal D.M. 23/1/2004 e dalla Delibera del CNIPA n. 11 del 19/2/2004.
La comunicazione, con la relativa documentazione, va conservata fino al 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata e pertanto fino al 31/12/2009.
Scopo della comunicazione
La comunicazione si propone di consentire ai Paesi aderenti all'Unione europea di calcolare le risorse proprie da versare al bilancio comunitario.
Soggetti obbligati e Soggetti esclusi alla presentazione
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono tenuti a presentare la comunicazione:
- tutti i contribuenti titolari di partita IVA che sono sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2005, anche quando nel 2004 non abbiano effettuato operazioni imponibili oppure non debbano effettuare le liquidazioni periodiche IVA;
- i contribuenti che nel 2004 hanno applicato il regime agevolato delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge n. 388/2000.
Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione:
- Le persone fisiche che nel 2004 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 25.822,84, anche quando sono tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA;
- I contribuenti che nel 2004 hanno registrato solo operazioni esenti, nonché quelli che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36 bis del D.P.R. n. 633/1972, anche quando siano tenuti a presentare al dichiarazione annuale IVA per poter effettuare la rettifica della detrazione; l'esonero non vale se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o ha acquistato oro e argento con il meccanismo del reverse - charge,
- I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972;
- Gli esercenti attività di giochi e intrattenimenti esonerati dagli adempimenti IVA, salva l'opzione per il regime ordinario;
- Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività che rilevi ai fini IVA nel 2004;
- I soggetti passivi d'imposta residenti in altri Stati dell'Unione europea e senza stabile organizzazione in Italia, se nell'anno d'imposta hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- I domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, identificati in Italia ex art. 74 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti che si ricollegano ai servizi di commercio elettronico erogati a soggetti privati comunitari;
- Le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni no profit in regime speciale ai sensi della Legge n. 398/1991;
- I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- Le amministrazioni dello Stato, i Comuni e i Consorzi tra gli enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le Comunità montane, le Province, le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni previdenziali, assistenziali, statali e sanitarie, comprese le ASL.
Particolarità per alcuni soggetti
Soggetti con contabilità separate
I contribuenti con contabilità separate di più attività devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per tutte le attività esercitate.
Se per una delle attività svolte è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale, i dati relativi non vanno riportati neppure nella comunicazione annuale.
Soggetti con liquidazione IVA di gruppo
Gli enti e le società che utilizzano la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo presentano ciascuno un modello autonomo di comunicazione. La controllante non è soggetta all'obbligo di presentare una comunicazione riepilogativa dei dati dell'intero gruppo.
Soggetti trimestrali
I contribuenti, ordinari o speciali, che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale devono includere nella comunicazione anche i dati delle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre allo scopo di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo di imposta.
Soggetti con contabilità presso terzi
I contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile, i quali affidano la tenuta della contabilità a terzi oppure si avvalgono per l'elaborazione dei dati di centri elettrocontabili gestiti da terzi e hanno optato nel 2004 per la liquidazione dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente invece che nel mese precedente, in sede di comunicazione annuale, devono considerare i dati relativi alle operazioni svolte dall'1/1/2004 al 31/12/2004 secondo quanto precisato dalla C.M. n. 99/E del 26/4/1999.
Soggetti che hanno effettuato operazioni straordinarie nel 2004
Nel caso dei contribuenti, che hanno effettuato operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, cessione o donazione d'azienda, conferimento e simili) che hanno determinato l'estinzione di uno dei soggetti coinvolti, nonché il trasferimento del credito o del debito IVA, il beneficiario deve presentare due comunicazioni IVA vale a dire:
- una comunicazione IVA per se stesso;
- una comunicazione IVA per il oggetto estinto.
Se al contrario l'operazione straordinaria non ha implicato l'estinzione di uno dei soggetti coinvolti, ogni contribuente presenta la propria comunicazione autonomo.
Soggetti non residenti
Con decorrenza dal 2005, i non residenti, che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del D.P.R. n. 633/1972, devono presentare la comunicazione attraverso il servizio telematico Entratel utilizzando l'indirizzo
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Sanzioni
La sanzione per l'omessa, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione varia tra euro 258 e euro 2.065 ex art. 11 del D.L. n. 471/1997.
La comunicazione trasmessa nei termini e scartata dal sistema telematico è considerata tempestiva purché venga ritrasmessa entro i cinque giorni successivi.
E' applicabile la sanzione da euro 516 a euro 5.164 all'intermediario incaricato della trasmissione che omette di presentare la comunicazione (art. 7 bis del D.L. n. 241/1997).
Ravvedimento operoso
Non è possibile correggere eventuali errori od omissioni con il ravvedimento operoso perché la comunicazione non ha natura di dichiarazione ma di comunicazione di dati e notizie.
Tuttavia, occorre indicare i dati corretti nella successiva dichiarazione IVA 2005.