Le novità del 770/2005 illustrate dalla dott. Cristina Rigato
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Le novità del modello 770/2005
Parte A: DATI Generali, relativi al dipendente, pensionato o altro percettore di somme
Al punto 9 deve essere riportato il codice della categoria di cui alla tabella SD posta in Appendice alle istruzioni
Parte B- DATI FISCALI
Con riferimento al credito d'imposta evidenziato al punto 8, nei punti 9, 10 e 11 devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:
- l'anno di percezione del reddito estero
- il reddito prodotto all'estero
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva
Nel punto 30, ad integrazione del dato complessivo indicato nel punto 29, deve esser riportato il codice di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi
Nel punto 41 per il personale di bordo imbarcato va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta
Nel punto 42 vanno indicati i compensi per lavoro socialmente utili corrisposti ai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'importo da indicare in tale punto è comprensivo dell'ammontare di quelli corrisposti allo stesso titolo non soggetti a ritenuta, già indicati nelle annotazioni del CUD
Nel punto 43 va indicato l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1 e 2, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle deduzioni e detrazioni di cui ai punti 24, 33 e 34
Nel punto 44 va indicato l'importo del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze che per il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini del corretto calcolo degli importi di cui ai punti 24 e 33
Nel punto 45 va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati al punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'art. 11, co. 3 del Tuir (euro 4.000,00)
Nei punti da 50 a 59 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono esser utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 50 e 59. Qualora il dichiarante abbia conguagliato redditi di cui ai punti 1 e 2 della comunicazione, erogati da un medesimo sostituto, occorrerà compilare due volte i punti da 50 a 59 al fine di dare distinta evidenza ai redditi conguagliati e procedere
Nel punto 51 va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle istruzioni
Nel punto 52 va indicato uno dei seguenti codici:
"1" per i redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11 e delle detrazioni di cui all'art. 14 del Tuir
"2" per i redditi per i quali è possibile fruire della deduzione di cui all'art. 11, co. 1 del Tuir
Nei punti 53 e 54 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate al punto 5
Nel punto 55 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate al punto 54
Nel punto 56 va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 57
Nel punto 57 va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 56.
Nel punto 58 va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'Irpef non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 58
Nei punti da 64 e 70,a d integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 60 a 63, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute. Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righi compilando i punti da 64 a 70, avendo cura di specificare al punto 69 il diverso anno di riferimento. Il punto 70 deve essere compilato solo nel caso di emolumenti arretrati erogati da altri soggetti indicando il corrispondente codice fiscale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale
La presente parte deve essere utilizzata per indicare gli importi corrisposti per trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 17, co. 1, lettera a) del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal DPR 600/1973.
Devono essere inoltre indicate:
- Le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro
- Le prestazioni in forma di capitale corrisposte agli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 124/93
Casi particolari di presentazione della dichiarazione 770
DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Le amministrazioni dello Stato sono obbligate a presentare il modello 770 in via telematica, per mezzo servizio Entratel, ricordando che, in tal caso, sono aggiunti agli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni:
· Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in riferimento alle dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui si riferiscono, ha disposto l'erogazione di compensi o altri valori soggetti a ritenuta alla fonte
· Le amministrazioni di cui all'art. 29 del Dpr 600/1973 in relazione alle dichiarazioni dei propri uffici o strutture.
La C.M. 24/E del 13 marzo 2001 ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle dichiarazioni.
L'agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente nella sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in via telematica da parte delle amministrazioni dello stato.
DICHIARAZIONE PREDISPOSTA DA SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI E GRUPPI
La trasmissione può essere effettuata, nell'ambito del gruppo, da uno o più soggetti dello stesso attraverso il servizio telematico Entratel.
Sono appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione sottoscritta alla società incaricata la quale dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati.
Le società che assolvono l'obbligo di presentazione in via telematica per mezzo di un intermediario abilitato od una società del gruppo non sono obbligati a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Operazioni straordinarie senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetti
La dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativa,ente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.
Operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto
Chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Se le operazioni straordinarie con estinzione del precedente soggetto sono avvenute nel corso del 2004 o del 2005 (prima della presentazione della dichiarazione 770/2005 Semplificato) il dichiarante deve procedere alla compilazione e all'invio:
- delle comunicazione dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati
- delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST e SX se presentati.
Con riferimento a:
· Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto il dichiarante dovrà comunque trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni evidenziando, oltre al proprio codice fiscale (all'interno dello spazio "Codice fiscale") quello del soggetto estinto (all'interno dello spazio "Codice fiscale del sostituto d'imposta".
Nel caso in cui, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuato dal soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione, andrà trasmessa un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni ed indicando esclusivamente il proprio codice fiscale all'interno dello spazio "Codice fiscale".
· Quadro ST
Dovranno essere compilati più prospetti ST per esporre distintamente le situazioni riferibili al dichiarante o al soggetto estinto.
Con riferimento a quest'ultimo il dichiarante dovrà indicare tutti di dati riguardanti il periodo 01/01/2004 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
In relazione ai dati del soggetto stinto il dichiarante deve indicare all'interno di ciascun prospetto ST i seguenti dati:
- all'interno dello spazio "Codice fiscale" il proprio codice fiscale (dichiarante)
- all'interno dello spazio "Codice fiscale sostituto d'imposta" il codice fiscale del soggetto estinto.
OPERAZIONI STRAORDINARIE CHE NON DETERMINANO L'ESTINZIONE DEL SOGGETTO
Nel caso vengano poste in essere operazioni straordinarie che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, ancorché possano determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta (trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitali, cessione d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ..) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Trasformazione
Nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone e viceversa il modello 770 SEMPLIFICATO deve essere compilato secondo le regole generali, in quanto tale operazione non incide sull'esistenza del soggetto e quindi sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.
Successione mortis causa
Mancato proseguimento attività da parte dell'erede
Nel caso in cui l'attività della persona fisica deceduta non venga proseguita da altri (eredi), la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi indicando nel frontespizio, all'interno del riquadro "Persone fisiche" i dati del sostituto d'imposta deceduto, mentre l'erede che sottoscrive la dichiarazione, indicherà i propri dati nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".
Prosecuzione dell'attività da parte dell'erede
Se la successione è avvenuta nel periodo d'imposta 2003 o nel 2004, ante presentazione del modello 770/04 l'erede, che prosegue l'attività, ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.
Il Modello 770 e l'amministratore di condominio
Il condominio è sostituto d'imposta quindi ogni qualvolta l'amministratore di condominio corrisponde uno stipendio, un compenso per collaborazione a progetto, paga un professionista. .e di conseguenza deve provvedere a versare la relativa ritenuta d'acconto a mezzo della delega F24 entro il giorno 16 del mese successivo al mese di pagamento dell'importo.
Nella sostanza l'amministratore deve operare in nome e per conto del condominio:
· mensilmente la ritenuta fiscale dei dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi
· la ritenuta del 20% all'atto del pagamento dei compensi a professionisti e lavoratori autonomi occasionali.
Entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute l'amministratore in nome e per conto del condominio consegnerà:
· il modello CUD ai dipendenti e collaboratori a progetto
· la certificazione di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto (in forma libera) ai professionisti e lavoratori autonomi occasionali.
Ogni anno il condominio (per mezzo del suo amministratore) deve compilare e presentare il modello 770 (sostituti d'imposta) riassuntivo di tutte le ritenute operate.
QUADRO AC
Dal 01/01/1998 gli amministratori di condominio sono obbligati a comunicare annualmente l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
I dati devono essere indicati all'interno del quadro AC allegato alla dichiarazione dei redditi dell'amministratore (modello UNICO) e non al modello 770 del condominio. Tale obbligo grava sull'amministratore che risulta in carica alla data del 31.12.
Devono essere riportati tutti gli acquisti di importo superiore ad Euro 258,23 ad eccezione:
- degli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas di qualsiasi importo;
- delle somme corrisposte e assoggettate a ritenuta d'acconto che sono esposte nel modello 770.