I modelli 770 per il 2006 sono stati approvati con Provvedimento pubblicato nel S.O. n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006. Chi sono i soggetti obbligati e le modalità di presentazione.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Chi deve utilizzare il modello 770 semplificato
Deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, che hanno corrisposto nel 2005 somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25- bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.
Devono essere indicati nel modello semplificato i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
- indennità di fine rapporto,
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione,
- redditi di lavoro autonomo,
- provvigioni e redditi diversi.
Devono altresì essere indicati i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006 (in quanto il 30 settembre è sabato e il 1°ottobre è festivo).
Chi deve utilizzare il modello 770 ordinario
Deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2005 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2006 e può avvenire congiuntamente alla dichiarazione unificata.
Presentazione unica o separata
Se i sostituti d'imposta, non sono tenuti a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, devono presentare il modello 770 semplificato entro il 2 ottobre 2006 comprensivo dei prospetti ST ed SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.
Se invece sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/ORDINARIO, il mod. 770/SEMPLIFICATO deve essere presentato entro il 2 ottobre 2006 senza i prospetti ST e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST e SX del Mod. 770/ORDINARIO.
E' data tuttavia la possibilità al sostituto d'imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770/ORDINARIO, di presentare il modello 770/SEMPLIFICATO comprensivo dei prospetti ST e SX , qualora non siano state operate compensazioni "interne" ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770/SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770/ORDINARIO.
Suddivisione del modello semplificato
E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere l'invio del Mod. 770/SEMPLIFICATO in due parti:
1) Una parte con i dati del frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti ST ed SX
2) Una seconda parte contenente le comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti ST ed SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Soggetti obbligati a presentare il modello semplificato 2006
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.
Obbligato anche chi è soggetto a contribuzione Inps/Inail
Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.
A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.
ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del DPR n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, IPOST e all'INAIL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.
Obbligato anche chi ha corrisposto somme a contribuenti marginali senza ritenuta
Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.