Speciale Pubblicato il 09/09/2004

Tempo di lettura: 3 minuti

Il consolidato mondiale

di Dott. Boggian Claudio



Le società di capitali e gli enti commerciali residenti possono esercitare l'’opzione per includere pro quota nella propria base imponibile i redditi conseguiti da tutte le controllate non residenti.
L'opzione esercitata dalla controllante per tutte le controllate non residenti è irrevocabile per almeno cinque esercizi. I successivi rinnovi hanno una efficacia non inferiore a tre esercizi.
Se l'opzione non viene rinnovata, le perdite della controllante si riducono della misura corrispondente a: (perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società non residenti consolidate)/(perdite prodotte nello stesso periodo da tutte le società).

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Requisiti

Possono esercitare l'’opzione le società di capitali e gli enti commerciali:
- I cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

- Controllati esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta quali soggetti controllanti. Si considerano controllate le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono possedute dalla controllante per una percentuale superiore al 50%.

Condizioni

L'opzione ha efficacia se:
- Tutte le controllate non residenti sono incluse nel consolidato;
- vi’è identità dell’esercizio sociale di ciascuna controllata con quello della controllante;
- Viene effettuata una revisione dei bilanci della controllante residente, delle controllate residenti e delle controllate non residenti da parte di soggetti iscritti all'albo CONSOB. Le controllate non residenti possono farsi revisionare il bilancio anche da altri soggetti, allora il revisore della controllante deve usare gli esiti della revisione contabile per dare un giudizio sul bilancio annuale o consolidato;
- Viene rilasciata da ciascuna controllata non residente un’attestazione dalla quale deve risultare: il consenso alla revisione del proprio bilancio e l'impegno a fornire alla controllante la collaborazione necessaria per determinare l'imponibile.

Obblighi della controllante

La controllante deve:
- Rivolgere istanza di interpello all'amministrazione finanziaria, entro il primo esercizio in cui ha effetto l'opzione. È un procedimento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate accerta i requisiti richiesti dalla legge per il valido esercizio dell'opzione.
- Calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. Il reddito risultante dai bilanci revisionati di ciascuna controllata estera viene rideterminato applicando le norme previste per la determinazione della base imponibile Ires. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale;
- Determinare il reddito imponibile complessivo di gruppo. Si effettua la somma algebrica tra il reddito della controllante e i redditi prodotti dalle controllate, ma solo per la quota di partecipazione agli utili della controllante;
- Determinare l'’imposta dovuta. Si calcola l'’imposta sul reddito complessivo, le imposte sul reddito pagate all'’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione;
- Effettuare i versamenti. L'’obbligo di versamento compete in via esclusiva alla società controllante.

Tipologie di risposta all’interpello

Le risposte dell’'Agenzia potrebbero essere le seguenti:
- Parere negativo per carenza di requisiti;
- Parere positivo senza osservazioni;
- Parere positivo condizionato all’assunzione di altri adempimenti per tutelare gli interessi erariali. Con l’espressione “altri adempimenti” sembra che l’Agenzia delle Entrate sia investita di un potere illimitato circa le aree di intervento, con il rischio che possa interferire sul principio di uguaglianza per l’ingresso nella disciplina del consolidato dei singoli contribuenti.
- Parere positivo con la definizione di un perimetro di consolidamento più esteso o più circoscritto;
- Non risposta entro il termine di 120 giorni. Allora richiamando l’art. 11 della L. 212/2000, si presume che l’Agenzia delle Entrate concordi con il comportamento prospettato dalla società controllante.

Perdita dei requisiti

- Soggettivi della controllante. Gli effetti dell’opzione cessano dal periodo successivo a quello in corso. Le perdite della controllante non utilizzate si riducono nella misura di: (perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società non residenti consolidate)/(perdite prodotte nello stesso periodo da tutte le società);
- Di controllo. Il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti nei due esercizi precedenti. Se il requisito viene meno a oltre due terzi delle controllate non residenti le perdite fiscali della controllante si riducono in base a: (perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione dalle società non residenti non più consolidabili)/(perdite prodotte nello stesso periodo da tutte le società).