L’art. 5 del d.lgs. 13.12.2024, n. 192, che ha riformato l’IRPEF, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, ha effettuato una vera e propria rivoluzione sostituendo il precedente onnicomprensivo art. 54 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, con una disciplina più articolata di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Attualmente, quindi, regole specifiche regolano, da un lato, determinazione dei compensi e l’individuazione delle somme imponibili all’art. 54, le plusvalenze e gli altri proventi all’art. 54-bis, i rimborsi delle spese e i riaddebiti ai clienti all’art. 54-ter e, dall’altro, le deduzioni ammesse, cioè le minusvalenze all’art. 54-quater, le spese relative ai beni strumentali e le quote di ammortamento all’art. 54-quinquies, le spese relative ai beni immateriali all’art. 54-sexies e le altre spese all’art. 54-septies, nonché la cessione della clientela all’art. 17, comma 1, lett. g-ter) e, da ultimo, i conferimenti in società tra professionisti al nuovo art. 177-bis.
Inoltre dal 1.1.2025, per effetto dell’art. 1, comma 81, lett. b), della l. 30.12.2024, n. 207, sono state introdotte nuove limitazioni in materia di deduzione di talune spese.
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In precedenza, l’art. 54, comma 1, dava rilevanza all’“ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili”, cioè era applicato il puro c.d. “criterio di cassa”.
Il nuovo art. 54 applica, invece, il c.d. “criterio di onnicomprensività” per cui è necessario considerare “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica e professionale”.
Tuttavia, questa regola trova un’integrazione con le somme e i valori in genere che il professionista percepisce nel periodo di imposta successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha assolto l’obbligo di versare le ritenute.
In pratica, la regola ordinaria subisce delle deroghe che sono rappresentate dalle somme che il professionista percepisce a cavallo dell’anno, cioè, ad esempio, i compensi che sono stati pagati dal cliente alla fine del mese di dicembre dell’anno X, per i quali ha versato la ritenuta entro il 16 del mese di gennaio ma che effettivamente vengono accreditati al professionista nel mese di gennaio dell’anno X+1 o successivamente.
Se il pagamento è fatto per contanti, ovviamente il momento dell’incasso è identificato con la consegna del denaro.
Per le altre forme, fino ad oggi, il problema è stato affrontato alla luce della risoluzione 29.5.2009, n. 138/E, la quale ha precisato che il pagamento con assegno circolare entra nella disponibilità del professionista “all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo di imposta)”.
Se il compenso è pagato mediante assegno bancario o bonifico o bancomat o carta di credito rileva la data in cui la somma entra nella disponibilità del professionista, cioè è identificato con la c.d. “data disponibile” intesa come giorno in cui essa può essere utilizzata.
C’è, quindi, una sfasatura temporale poiché:
Secondo le nuove regole, “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.
La norma semplifica i controlli dell’amministrazione finanziaria sul modello 770 che è stato trasmesso dai sostituto d’imposta, sulla certificazione che questi ha rilasciato al professionista e sulle ritenute versate, certificate e scomputate dal professionista, ma, dall’altro, delle ritenute che sono state scomputate dai professionisti, poiché i “dati incrociati collimano”.
Tuttavia, gli adempimenti si complicano per il professionista poiché:
Questa regola non ha alcuna rilevanza per il professionista che applica il c.d. “sistema forfetario” (art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190), il quale non subisce la ritenuta d’acconto: il professionista forfetario non subisce l’”incasso anticipato”, ma considera la somma nell’anno di effettivo percepimento.
In qualsiasi caso, però, per l’imputazione del compenso deve considerare l’anno X se il sostituto d’imposta gli ha consegnato il modello CU.
I COMPENSI NEL REDDITO DEL PROFESSIONISTA
Operazione | Regola impositiva |
Rilevanza reddituale:
. regola
. professionista forfetario |
somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta;
somme e valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui il sostituto d’imposta li ha corrisposti, se questi ha versato la ritenuta entro il giorno 16.1; compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal giorno dell’ordinativo del committente, salvo che questi rilasci il modello CU per il compenso pagato nell’anno precedente. |
Esclusione reddituale:
|
solo per i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza; sussiste la rilevanza per il contributo INPS del 4% per il professionista iscritto alla gestione separata; se sono documentate e addebitate analiticamente al committente e dall’anno 2025 vanno ad essere pagate con sistemi tracciabili; sono imponibili le spese addebitate forfetariamente o non documentate dal 2025 o non pagate con sistemi tracciabili (a); le somme addebitate non hanno rilevanza come corrispettivi e non sono soggette a ritenuta d’acconto, ma riducono il costo sostenuto; il professionista che le corrisponde rileva il costo dell’addebito (circolare 23.6.2010, n. 38/E);
i corrispettivi sono soggetti a tassazione separata (art. 17, nuova lettera g-ter); è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria;
se il conferimento è fatto in una società che è disciplinata nel sistema ordinistico di cui all’art. 10 della l. 12.11.2011, n. 183 (nuovo art. 177-bis), cioè in una c.d. STP, non hanno rilevanza plusvalenze e minusvalenze; nel conferimento possono essere inclusi la clientela, i beni, i crediti e le passività (b) (c). |
(a) Fino al 31.12.2024, le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo e concorrono alla formazione del medesimo secondo quanto è previsto dal precedente testo dell’art. 54 e sono soggette alla ritenuta d’acconto (art. 6, comma 2, del d.lgs. 13.12.2024, n. 192).
(b) La norma si applica anche ai conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverso da quelle citate, agli apporti in associazioni o società semplici per l’esercizio in forma associata dell’arte e della professione e alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti e tra le società suddette e le associazioni e società semplici. La disciplina si applica al “trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta in forma individuale” (art. 177, comma 2).
(c) I criteri suddetti si applicano qualora, a seguito della cessazione, entro cinque giorni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi (art. 177, comma 3).
Il nuovo art. 54-bis disciplina le plusvalenze patrimoniali che sono realizzate relativamente ai beni mobili strumentali qualora siano realizzate:
Nei primi due casi la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato e nel terzo caso tra il valore normale e il costo non ammortizzato.
Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze:
La rilevanza impositiva è parziale in relazione ai beni immobili che sono stati acquistati fino al 14.6.1990 a decorrere dall’anno 2006 per effetto dell’art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223, per i mezzi di trasporto a motore ai sensi dell’art. 164 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e per le apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. fff), del d.lgs.1.8.2023, n. 259 (art. 54-quinquies, comma 4). In tali ipotesi, la plusvalenza ha rilevanza impositiva nella proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento che è stato dedotto fiscalmente e quello che è stato effettivamente effettuato.
Caso 1 | ||
corrispettivo cessione | 1000 euro | |
costo di acquisto | 1600 euro | |
ammortamento dedotto | (1200 euro) | |
ammortamento residuo | (400 euro) | |
plusvalenza | 600 |
Caso 2 | valore contabile | valore fiscale |
corrispettivo di cessione | 2000 euro | 1600 euro |
ammortamento totale | (1500 euro) | |
ammortamento dedotto 80% | 1200 euro | 1200 euro |
plusvalenza totale | 500 euro | |
plusvalenza imponibile 80% | 400 euro |
Nel caso di cessione del contratto di locazione finanziaria (esclusi i beni indicati all’art. 54-septies, comma 2) va considerato il valore normale del bene al netto del prezzo che è stabilito per il riscatto e dei canoni ancora dovuti in base al contratto, attualizzati alla data in cui avviene la cessione. Per i beni immobili il computo considera l’importo al netto dei canoni che sono già maturati con l’avvertenza che non è deducibile la parte riferita al terreno.
Non hanno rilevanza fiscale:
Le spese che sono state sostenute per conto del cliente ma che questi non ha rimborsato sono deducibili a partire dalla data in cui (comma 2):
La deduzione delle spese nei casi di insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, è ammessa secondo le seguenti decorrenze:
Quanto sopra si applica anche per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
AVVERTENZA
Le spese che sono state sostenute e addebitate analiticamente al committente ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. b), di importo, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500 che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale (comma 5).
Il d.lgs. n. 192 innova il trattamento delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in associazioni tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni poiché:
Il d.lgs. ha dimenticato la problematica afferente il caso del decesso del professionista, mentre permane l’inquadramento trai redditi diversi dei “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di fare, non fare o permettere” (art. 67, comma 1, lett.l).
Nel silenzio normativo, sembra corretto distinguere la diversa classificazione della posizione fiscale del professionista deceduto nel senso che:
La normativa, però, non affronta il problema della cessione della clientela o, meglio, della cessione dell’intera organizzazione dello studio professionale che viene realizzata dagli eredi, ai quali va correttamente imputata la plusvalenza.