In GU del 3 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto n. 212/2024 recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione dell’analisi, misurazione e valutazione integrata del rischio fiscale nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
L’istituto dell’adempimento collaborativo o cooperative compliance introdotto dal D. Lgs. 128/2015, e modifiche successive con Decreto n 221/2023, nel perseguire il consolidamento di un efficace sistema di controllo preventivo del rischio fiscale integrato delle grandi imprese e delle PMI, e del dialogo costante tra impresa e Agenzia delle Entrate, prevede l’obbligo di certificazione del Tax Control Framework, TCF. Il Decreto 212/2024, dà attuazione alla disciplina che regola la certificazione del TCF dal 18 gennaio 2025.
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Requisito necessario per accedere al regime opzionale di cooperative compliance è il possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sistema TCF, oggetto di valutazione sia da parte degli organi interni dell’impresa, amministrazione, direzione e controllo, che dell’Agenzia delle Entrate.
L’efficacia del sistema TCF si misura nella capacità di garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, con la finalità di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione.
Il rischio fiscale è il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi e le finalità del sistema tributario, legato anche ad altri ambiti normativi.
L’errata applicazione dei principi contabili, la violazione di norme legate agli aspetti della sostenibilità ESG, l’assenza di misure adeguate previste dai principi EBA, comportamenti dell’ente che possono o potrebbero ricadere nei reati presupposto del Decreto n 231/2001, e la violazione degli obblighi degli adeguati assetti, possono o potrebbero determinare delle conseguenze negative sulla gestione dell’impresa con effetti sul rischio fiscale.
L’articolo 4 del D. Lgs 128/2015 prevede che, il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, seppure nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno.
Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
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Il Decreto n 212/2024 ha fissato i requisiti, competenze per l’abilitazione del certificatore (artt. 2,3,4).
L' attività di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti.
Possono chiedere l'iscrizione all’elenco i professionisti che risultino iscritti all’albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione.
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Né l’articolo 4, D. Lgs 128/215, né i provvedimenti dell’ADE sui contenuti individuano una struttura predefinita del TCF, lasciando all’impresa la piena autonomia di scelta nelle soluzioni organizzative più adeguate alla complessità dell’azienda, improntate al perseguimento della cultura aziendale secondo il principio dell’onestà, correttezza, rispetto della normativa tributaria, completezza, affidabilità, e conoscibilità a tutti i livelli aziendali.
Tuttavia, l’ADE ha gradualmente dettagliato i contenuti e declinato puntualmente le singole aree di un TCF:
Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema TCF risponda ai requisiti dettati dal D. Lgs. 128/2015, e ai contenuti declinati dall’ ADE fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile:
Con riferimento a ciascuna delle valutazioni il comma 3 dell’art. 6, Decreto n 212/2024 prevede tre fasi di approfondimento a), b), c):
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Nell'ambito della certificazione del sistema integrato della società che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale, il professionista abilitato rilascia la certificazione:
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La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del D. Lgs.128/2015, e deve contenere:
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