Legge di bilancio 2025: nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto il comma 37, che ripropone una misura già applicata in passato per le imprese individuali: la possibilità di estromettere dal proprio patrimonio beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario. Questa norma, applicabile ai beni posseduti al 31 ottobre 2024, offre un’interessante opportunità per gli imprenditori, ma richiede il rispetto di condizioni specifiche e comporta implicazioni fiscali che vanno attentamente valutate.
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Il comma 37, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, consente alle imprese individuali di estromettere dal proprio patrimonio beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del DPR n.917 del 1986 (TUIR), con riferimento specifico ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024. L’esclusione potrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.
Sono quindi due le condizioni:
Questa disposizione, prevede per gli imprenditori individuali la possibilità di estromettere tali beni previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.
I versamenti potranno essere effettuati in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026, mentre gli effetti dell’estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2025.
Per quanto concerne le entrate tributarie, si stima un incremento di 13 milioni di euro per il 2025 e di 7,3 milioni per il 2026. Tuttavia, a partire dal 2027 sono attese minori entrate, che si attestano a 2,2 milioni per il 2027, 3 milioni per il 2028, 3,8 milioni per il 2029, 4,6 milioni per il 2030 e 4 milioni a decorrere dal 2031.
Ai sensi dell’articolo 43 del TUIR, si precisa che non sono considerati produttivi di reddito fondiario gli immobili strumentali relativi ad attività commerciali e quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di arti o professioni. Anche gli immobili non utilizzati o concessi in locazione o comodato possono essere qualificati come strumentali qualora, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di utilizzi differenti senza interventi radicali.
Questa misura riprende le disposizioni già introdotte dalla legge n. 208 del 2015 e riproposte dalla legge n. 197 del 2022, che prevedevano condizioni analoghe per l’estromissione dei beni immobili strumentali. Con l’attuale normativa, il legislatore intende fornire un ulteriore strumento di pianificazione fiscale per le imprese individuali, con un’applicazione temporalmente definita e modalità di pagamento agevolate.