Pubblicato in GU n 297 del 19 dicembre il Decreto MEF del 9 dicembre con criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia.
Come stabilito dall'art 1 del decreto si prevede che i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, possono assumere il ruolo di rappresentante fiscale, di cui all'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.
I requisiti soggettivi sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.
La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale.
La garanzia è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.
I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l'idonea garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
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Il decreto stabilisce che il valore massimale minimo della garanzia è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:
In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore il rappresentante fiscale presta la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, ai fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2.
Il decreto prevede che la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.
Ai fini di cui al primo periodo, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nei casi di cui all'art. 2, comma 3, la nuova garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Decorso il termine minimo di quarantotto mesi previsto dai commi 1 e 2, la garanzia non deve essere ripresentata, fatto salvo il caso di cui all'art. 2, comma 3.
I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, già operano come rappresentanti fiscali ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, attestano, ai sensi dell'art. 1, comma 2, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e prestano idonea garanzia con le modalità di cui al presente decreto.