A decorrere dal 1.1.2025 vengono modificate le regole in materia di imposta di registro sulle cessioni di azienda, per effetto dell’art. 2 del d.lgs. 18.9.2024, n. 139, che è intervenuto:
Secondo l’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Pertanto, l’identificazione dell’azienda non può prescindere da un insieme di beni (cioè materiali e immateriali, rapporti giuridici e avviamento) che sono organizzati per il raggiungimento dello scopo imprenditoriale per la produzione e lo scambio di beni o di servizi.
E’ possibile ipotizzare anche il “ramo di azienda”, cioè un insieme di beni che può funzionare in maniera indipendente (ad es. diversa sede di produzione, filiale o succursale) ma non necessariamente identica a quella della sede principale, anche se la direzione è unica.
Il requisito di azienda sussiste anche nei seguenti casi:
L’atto di cessione di azienda o del ramo di azienda deve essere provato per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e, entro 30 giorni, deve essere depositato dal notaio rogante o autenticante presso il registro delle imprese (art. 2556c.c.), deve essere registrato e deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
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L’operazione di cessione di azienda (o di un suo ramo) non è una cessione di beni per cui è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (art. 2, 3° comma, lett. b), del d.p.r. n. 633) ed è assoggettata all’imposta di registro (art. 40 del d.p.r. n. 131).
Qualora dovesse essere individuata la c.d. “cessione frazionata d’azienda” cioè dapprima la vendita di alcuni beni (ad es., le merci) e successivamente di altri (ad es., beni strumentali) con applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle entrate riconduce gli atti ad un’unica fattispecie di “cessione di azienda” richiedendo il pagamento dell’imposta di registro, unitamente agli interessi e alle sanzioni, disconoscendo la detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente.
Con la sentenza 10.6.1998, n. 5733, la Corte di cassazione ha affermato che “allorché un’operazione erroneamente è stata assoggettata ad IVA sono privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa di costi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA e pertanto: il cedente ha il diritto di chiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA; il cessionario ha il diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA pagatagli in rivalsa; l’Amministrazione ha il potere (dovere) di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario”.
L’art. 23, comma 4, del d.p.r. n. 131, è stato modificato.
Se gli atti sono redatti entro il 31.12.2024, “per le cessioni di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore”:
Dal 1.1.2025, viene precisato che “si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo ad essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1”.
In tale ipotesi, se “sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo per i singoli beni o diritti siano pattuiti corrispettivi distinti”.
Le aliquote applicabili
Imposta | Senza immobili | Con immobili |
Registro | 3% | 9% per fabbricati e pertinenze; 9% per terreni edificabili; 9% per terreni ceduti a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali e 15% se a soggetti diversi; 3% per beni e diritti diversi. |
Ipotecaria | NO | 2% |
Catastale | NO | 1% |
Bollo | € 45 | € 300 |
Per beneficiare delle aliquote diversificate, è opportuno che l’atto precisi i corrispettivi che hanno per oggetto:
Prima di applicare le aliquote, le passività devono essere imputate ai beni oggetto della cessione in proporzione al loro valore.
Se l’immobile è gravato di mutuo ipotecario, l’imposta di registro va applicata al corrispettivo pattuito scomputando eventuali passività con l’applicazione del criterio proporzionale, anche qualora si tratti di passività che sono direttamente inerenti al bene immobile, quale è il mutuo. In tale ipotesi, non si applica l’art. 50 secondo cui va scomputato il debito accollato direttamente allo stesso in presenza di un conferimento del bene immobile, ma non nel caso di cessione di azienda.
La base imponibile (art. 51, comma 2)
Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati all’art. 17 della Parte I della Tariffa e nell’art. 11-bis della Tabella, al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui ai citati artt. 7 e 11-bis. |
L’Agenzia delle entrate controlla il valore dei beni considerando anche gli accertamenti fatti per altre imposte, procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo quanto è previsto in materia di IVA e controlla la congruità del riparto del corrispettivo.
Più in particolare, il controllo ha per oggetto:
Ad esempio, supponendo che un imprenditore cede l’azienda, con esclusione della consistenza di cassa e dei conti bancari, viene redatta la seguente situazione patrimoniale
Attività | valore | % |
Immobiliare | 400.000 | 45,54% |
Attrezzatura | 140.000 | 15,90% |
Merce | 100.000 | 11,35% |
Crediti | 40.000 | 4,53% |
Avviamento | 200.000 | 22,68% |
Totale | 880.000 |
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Automezzi | 100.000 |
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Totale attività | 980.000 |
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Passività |
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Mutuo ipotecario | 100.000 |
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TFR | 14.000 |
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Altri debiti | 6.000 |
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Totale | 120.000 |
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Debito residuo sul finanziamento automezzi | 40.000 |
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Totale passività | 160.000 |
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Valore di cessione | 820.000 |
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Valore dell’attivo senza automezzi e relativo passivo: 760.000
L’imposta di registro è così conteggiata con esclusione degli automezzi e del relativo debito:
Voce | aliquota | valore | % | passivo | valore netto | imposta |
Immobile | 9% | 400.000 | 45,54% | 54.648 | 345.352 | 31.082 |
Beni mobili | 3% | 280.000 | 31,78% | 38.136 | 241.864 | 7.256 |
Avviamento | 3% | 200.000 | 22,68% | 27.216 | 172.784 | 5.184 |
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| 880.000 |
| 120.000 | 760.000 | 43.522 |
Se, invece, nell’atto di cessione non è stata indicata la valorizzazione, si applica l’aliquota del 9% sull’importo di € 880.000 (quindi con esclusione degli automezzi) parti a € 151.517.