Il Quadro RW della dichiarazione relativo al monitoraggio fiscale, dei redditi, deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale a prescindere dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero “(IVIE) e dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero” (IVAFE).
L’obbligo sussiste anche per le società semplici residenti e per gli enti non commerciali residenti.
I prodotti finanziari, i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero degli enti del Terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del d.lgs. 3.7.2017, n. 117, sono esenti dall’IVAFE ai sensi del successivo comma 5-bis.
A partire dall’anno 2023 il Quadro RW deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi di versamento dell'Imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18, del d.l. 6.12.2011, n. 201 (come modificato dall’art. 1, comma 146, della l. 29.12.2022, n. 197).
AVVERTENZE
1. L’obbligo del monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto durante il periodo di imposta non sia superiore a € 15.000 (art. 2 della l. 15.12.2014, n. 186). Tuttavia, resta fermo l’obbligo di compilare il quadro RW laddove sia dovuta l’IVAFE 2. L’obbligo di indicare nel Quadro RW non sussiste per gli immobili situati all’estero per i quali non sono intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE (art. 4, comma 3, del d.l. 28.6.1990, n. 167). 3. L’obbligo di indicare nel Quadro RW non sussiste per le attività finanziarie e patrimoniali che sono state affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti comunque conclusi tramite il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (art. 4, comma 3, del d.l. 28.6.1990, n. 167). 4. L’obbligo dichiarativo va osservato da chi non è possessore diretto di investimenti esteri ma è titolare effettivo dell’investimento secondo quanto è previsto dall’art. 1, comma 2, lett. pp) e dall’art. 20 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231 (art. 4, comma 1, del d.l. 28.6.1990, n. 167) avendone la possibilità di movimentazione. |
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L’obbligo dichiarativo va osservato anche se nel periodo di imposta il contribuente ha totalmente disinvestito. L’obbligo del monitoraggio non sussiste:
L’esonero è riconosciuto se l’attività di lavoro all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Se entro tale termine le attività non sono state riportate in Italia o non sono state dismesse, le stesse devono essere indicate per l’intero periodo d’imposta.
Pur essendo esonerato dal monitoraggio, il contribuente è tenuto a compilare la dichiarazione per indicare i redditi delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale e il Quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.
Ti consigliamo:
La violazione dell’obbligo di dichiarazione relativa al monitoraggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5, comma 2, del d.l. n. 167):
Ti consigliamo:
Secondo l’art. 12, comma 2, del d.l. 1.7.2009, n. 78, in deroga ad ogni disposizione di legge vigente, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori indicati nel d.m. citato in violazione degli obblighi di dichiarazione “ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tal caso, le sanzioni previste dall’art. 1 del d.lgs. 18.12.1997, n 471, sono raddoppiate”.
Per la dichiarazione per l’anno 2023:
Il raddoppio della sanzione non si applica in materia di IVIE e di IVAFE (risoluzione 24.12.2020, n. 82/E).
L’art. 12 del d.l. n. 78, stabilisce che per l’accertamento basato sulla presunzione di redditi sottratti, alla suddetta presunzione si applicano:
Ti consigliamo:
Il contribuente può sempre attivare la procedura di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472 (e all’art. 14 del testo unico allegato al d.lgs. 5.11.2024, n. 173, a decorrere dal 1.1.2026) a condizione che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, cioè il modello Unico o Redditi o Mod. 730. In tal caso, la sanzione è ridotta secondo quanto è previsto dal comma 1 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezione e verifiche o altre attività di accertamento di cui l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Qualora la dichiarazione non sia stata presentata entro il termine previsto, l’adempimento può essere osservato entro 90 giorni dalla scadenza (per l’anno 2023, il termine scadeva il 31.10.2024) per cui la dichiarazione non è considerata omessa (art. 2, comma 7, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322) e l’irregolarità è sanabile effettuando il pagamento di 1/10 della sanzione di € 258.
La procedura può essere attivata per qualsiasi dichiarazione, purché presentata, senza dover rispettare alcuna scadenza.
A) La scadenza del 31/10/2024
Se la dichiarazione di ravvedimento operoso era presentata entro il 31.10.2024 le sanzioni venivano conteggiate sulla misura minima del 90% e quindi andava applicata la riduzione prevista in funzione del ritardo da 1/8 per il 2022 e 1/6 per il 2018 (cioè modello Redditi 2019) essendo prescritti gli anni precedenti.
Per i paesi della black list la sanzione minima del 180%, da ragguagliare al ritardo, andava considerata fino all’anno 2013 (cioè modello Unico 2014)
B) La scadenza del 29.1.2025
Se la dichiarazione di ravvedimento operoso sarà presentata entro il 29.1.2025, il quadro è così articolato:
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Secondo la circolare n. 12.10.2016, n. 42/E, il contribuente che si avvale della procedura di ravvedimento operoso deve presentare la dichiarazione integrativa per cui la sanzione prevista dall’art. 13 “trova applicazione solo con riferimento a quelle violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa, mentre quelle consistenti, sin dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi del citato art. 8, rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione” Pertanto, nel caso del Quadro RW, l’Agenzia delle entrate può irrogare due distinte sanzioni amministrative cioè sia per l’omessa dichiarazione sia per l’omessa presentazione del Quadro RW entro 90 giorni.
Secondo il comunicato stampa del 18.12.2015, se la dichiarazione integrativa è presentata entro 90 giorni va versata la sanzione nella misura fissa di € 28 (cioè 1/9 di € 258) e se il versamento è stato fatto in misura inferiore al dovuto o è stato utilizzato in misura superiore , va versata la relativa differenza e, se dovuti gli interessi conteggiati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno dalla scadenza dell’originario versamento.
L’IVAFE si applica nella misura:
L’imposta è dovuta in relazione ai giorni di detenzione e “non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante fagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore a € 5.000 (art. 5, punto 5.1 del Provvedimento 6.5.2012)
Le attività indicate nel Quadro RW può comportare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero.
In particolare può essere compilato uno o più:
I codici tributo
Tributo | Imposta | Sanzione | Interessi |
Irpef | 4001 | 8901 | 1989 |
SostitutivaRM | 1242 | 8945 | 1945 |
Sostitutiva RT | 1100 | 8945 | 1945 |
IVAFE | 4043 | 8943 | 1943 |
IVIE | 4041 | 8942 | 1942 |
Cripto-attività | 1727 | 8945 | (a) |
(a) Gli interessi dovuti sono cumulati al tributo (risoluzione 26.6.2023, n. 36/E).
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