Speciale Pubblicato il 16/12/2024

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OIC 34 Ricavi: società che agisce per conto proprio o per conto di terzi

di Dott.ssa Monica Peta

Ricavi da cessione dei buoni pasto ai dipendenti



Al 31 dicembre 2024 si conclude la gestione della fase di prima applicazione del principio contabile OIC 34. L’OIC risponde ai dubbi posti sul trattamento contabile dei buoni pasto ceduti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa (della stessa autrice si veda OIC 34 ricavi, società che agisce per conto proprio o per conto di terzi, Fisco e Tasse 7.12.2023).

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OIC 34: aspetti contabili dei buoni pasto

La contabilizzazione dei ricavi dei buoni pasto prende in considerazione le peculiarità dell’operazione con riferimento al fatto che i dipendenti non possono restituire i buoni pasto all’emittente e l’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato fornisce al dipendente, né di mantenere un numero minimo di esercizi convenzionati per la fruizione di tali buoni. Dopo l’utilizzo, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di una commissione negoziata tra l’emittente e l’esercizio convenzionato.

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OIC 34: emittente che agisce per conto proprio o per conto di terzi, elementi contrattuali

Per individuare il giusto trattamento contabile l’emittente deve valutare se agisce per conto proprio o per conto degli esercizi convenzionati, prendendo in considerazione tutti gli elementi contrattuali.

Nell’ipotesi di servizi sostitutivi di mensa acquistati dal dipendente presso l’esercizio convenzionato l’emittente non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente, la responsabilità pesa sull’esercente. Il rischio di magazzino e il costo dei pasti invenduti sono sostenuti dall’esercente, e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente, che non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto stabilito dall’esercente. L’emittente negozia con gli esercenti unicamente l’importo della propria commissione.

Gli elementi contrattuali rilevanti si riferiscono a:

  1. La fornitura del pasto al dipendente, 
  2. la responsabilità dell’esercente; 
  3. l’emittente non ha il rischio magazzino;
  4. l’emittente non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall’esercente
  5. l’emittente negozia con gli esercenti unicamente l’importo della propria commissione.

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OIC 34: esercente che agisce per conto terzi, la rilevazione contabile della commissione

L’emittente che agisce per conto di terzi deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta. Tale commissione, nella specifica circostanza è rilevata nel momento in cui si consegna il buono pasto al datore di lavoro, in quanto in quel momento la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo. In linea con il paragrafo 14 dell’OIC 34, la società valuta la ragionevole certezza sulla base dell’esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali o elaborazioni statistiche.

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TAG: Nuovi principi contabili OIC