La normativa prevede limiti ben precisi all’orario di lavoro che un lavoratore può fare sia giornalmente che settimanalmente.
Lo scopo di tale previsione normativa, individuabile nel Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è quello di garantire il ristoro psicofisico al lavoratore e, di conseguenza, rispettare la previsione costituzionale ex art. 36. Cost. risultando quindi non derogabile dalle parti.
In particolare, l’art. 4 c.2 del decreto sopra indicato (Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66), prevede che “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Il successivo c.3 precisa “Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi”.
Chiarita quindi la premessa di tale vincolo, risulta ora possibile porre l’attenzione sulla compatibilità e quindi sulla possibilità di poter avere due lavori contestualmente. A tal proposito occorre chiarire che non è vietato e, allo stato, risulta possibile avere due lavori purché il totale delle ore lavorative – comprensivo di eventuali ore straordinarie - non ecceda il monte ore di cui sopra.
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Come noto, in caso di difficoltà del datore di lavoro, l’azienda può attivare strumenti chiamati ammortizzatori sociali che intervengono a sostegno del reddito dei lavoratori. Tali strumenti, meglio conosciuti in senso atecnico e generico come “cassa integrazione” hanno specifici requisiti e divergono a seconda dei casi. Sinteticamente bisogna fare una prima distinzione tra la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria. Nel primo caso, le difficoltà dell’azienda sono temporanee e sussiste quindi in un ragionevole arco di tempo la prospettiva di ripresa economica; nel secondo caso, si parla invece di cassa integrazione straordinaria, quando invece tali margini di ripresa prevedono la necessità di affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale.
Occorre poi distinguere le tipologie di ammortizzatori sociali in funzione del numero di lavoratori dell’azienda e dello specifico settore di appartenenza (si pensi ad esempio alle aziende artigiane, o al settore commercio).
Senza alcuna pretesa esaustiva relativamente all’analisi delle diverse tipologie di ammortizzatori sociali, ciò che qui preme rilevare è che, in principio generale, gli ammortizzatori sociali esistono e possono essere utilizzati in concomitanza di un secondo rapporto di lavoro.
Va detto fin da subito che la cassa integrazione, in generale non è incompatibile tout court con l’esistenza di un secondo rapporto di lavoro.
Ci sono casi, che verranno analizzati sinteticamente nell'articolo, che permettono la compatibilità piena o semi piena.
A chiarire tali posizioni è l’Inps stesso, con una propria circolare di prassi amministrativa, la numero 130 del 04/10/2010 in cui analizza ed espone sinteticamente la panoramica in tale contesto.
Va altresì ricordato che il DDL lavoro, a seguito di approvazione definitiva recentemente avvenuta in data 12/12/2024:
Appare quindi evidente che la ratio della nuova norma è volta a ridurre la dipendenza esclusiva da misure di integrazione salariale e mira quindi a favorire la ricerca di nuove opportunità lavorative, per pesare di meno sulle casse dello stato.
Tornando alla circolare 130 del 2010 dell’Istituto che risulta quindi essere la fonte normativa di riferimento per la materia in oggetto, preme precisare per correttezza che la stessa potrà essere oggetto di revisione proprio in chiave di adeguamento e in linea di continuità con quando previsto nel DDL lavoro di freschissima pubblicazione, del quale si attendono – ovviamente – gli opportuni chiarimenti e le opportune integrazioni.
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a) Compatibilità piena tra cigo e secondo lavoro
Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari totalmente diversi da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare e quindi non si verifica la sovrapposizione dell’orario di lavoro - nemmeno teorica -, c’è la piena compatibilità tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro.
b) Compatibilità semipiena tra cigo e secondo lavoro
Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari parzialmente diversi da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare e quindi si verifica – o si potrebbe verificare - la sovrapposizione anche parziale dell’orario di lavoro, in questo caso c’è la compatibilità parziale tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro e quindi non potrà beneficiare delle ore di ammortizzatore sociale per le ore in cui viene svolta la seconda prestazione lavorativa.
c) incompatibilità tra cigo e secondo lavoro
Nel caso in cui il lavoratore abbia un secondo lavoro e lo stesso venga svolto in orari totalmente coincidenti da quelli nei quali avrebbe dovuto lavorare, si verifica quindi la piena e temporanea sovrapposizione dell’orario di lavoro. In questo caso c’è la piena incompatibilità tra l’ammortizzatore sociale e il secondo lavoro.
Sia la circolare 130/2010 dell’istituto che la versione approvata del nuovo DDL lavoro prevedono che sia necessaria una comunicazione tempestiva da parte del lavoratore rivolta all’Inps con cui viene informato l’istituto.
Va altresì dichiarata e comunicata l’eventuale variazione (ad esempio cessazione del secondo lavoro ecc).
Lo scopo di tale adempimento è quello di permettere all’istituto di avere un maggior monitoraggio della spesa e di evitare ai lavoratori che hanno un secondo lavoro di percepire sia l’ammortizzatore sociale sia la retribuzione del secondo lavoro con la conseguenza di generare sperequazioni di trattamento.
Sicuramente l’attuale scenario è destinato a cambiare poiché dovranno intervenire chiarimenti e prassi amministrative che delineino la nuova rotta da seguire ma, allo stato, risulta essere quella sopra descritta.
Potrebbe capitare che Inps, effettui delle comunicazioni ai datori di lavoro che hanno attivato gli ammortizzatori sociali, informandoli che risultano delle anomalie per determinati lavoratori (individuati mediante codice fiscale) poiché risulta una doppia comunicazione obbligatoria di assunzione e risulta quindi una doppia contribuzione. In questi casi è importante sapere che bisogna avvisare per tempo il lavoratore per verificare che abbia notiziato Inps dell’esistenza di un secondo rapporto di lavoro. l’omessa comunicazione all’istituto potrebbe comportare il disconoscimento – ed il conseguente recupero – dell’ammortizzatore sociale fruito. Preme segnalare, infine, che tale restituzione potrebbe essere anche consistente poiché potrebbe essere relativa a più periodi di retribuzione. Ecco perché è fondamentale avere un monitoraggio preciso e costante con l’istituto.
Resta inteso, da ultimo, che le modifiche e la direzione verso cui andare sono ancora da definire e potrebbero comportare significativi cambiamenti.