Nell’ambito dei provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa per riscontrate violazioni sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro che per l’impiego di personale non in regola, la normativa vigente disciplina l’unicità del provvedimento.
Le sospensioni dell'attività imprenditoriale sono strumenti di enforcement amministrativo che si prefiggono l’unico obiettivo di far cessare il pericolo nei confronti dei lavoratori. Pericoli nel primo caso legati al lavoro senza procedure di sicurezza e nel secondo derivanti dalla mancata formalizzazione del rapporto di lavoro sotto il profilo previdenziale e assicurativo.
Quando gli organi di vigilanza accertano entrambi i tipi di violazione, sono tenuti ad adottare un unico provvedimento sospensivo, per la revoca del quale sarà dovuto il pagamento delle somme aggiuntive per entrambe le fattispecie.
Questo commento prende le mosse da un caso reale nel quale un’azienda, a seguito di un controllo ispettivo, si vedeva recapitare due distinti provvedimenti di sospensione.
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Il quadro normativo entro il quale l’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale si muove è il D.lgs. 81/2008 che, all’art. 14, ne scandisce le fasi nonché i rimedi adottabili. Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo da personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie e, per quanto di competenza, dai Vigili del Fuoco. Il provvedimento può essere emanato anche su segnalazione ricevuta da altri enti pubblici.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sul punto, ha emanato le istruzioni operative a seguito delle modifiche all’istituto intervenute ex Legge n. 215/2021, Circolari n. 3 e 4 del 2021.
Un cantiere edile veniva sottoposto ad ispezione da parte di personale della Guardia di Finanza in data 24 ottobre. I militari riscontravano:
1. La mancata redazione del piano operativo di sicurezza (POS).
2. La presenza sul cantiere, oltre al titolare dell’impresa (artigiano), anche di un’altra persona.
Nel frattempo, l’azienda si era adoperata per elaborare il piano operativo di sicurezza, per cui otteneva dai Carabinieri NIL la revoca della sospensione per violazioni di sicurezza sul lavoro previo pagamento delle somme aggiuntive.
L’ulteriore persona trovata sul cantiere, tuttavia, non era stata vista svolgere alcuna attività lavorativa, circostanza in linea con quanto riferito dalla stessa, la quale sosteneva di trovarsi lì in quanto aveva semplicemente accompagnato il titolare dell’impresa e lo stava attendendo per poterlo poi riaccompagnare.
Pertanto, l’azienda, discordando dalle deduzioni cui sono pervenute la GdF prima (verbale di primo accesso) e DTL dopo (provvedimento di sospensione per l’occupazione di lavoratore in nero), decideva di presentare ricorso amministrativo alla Direzione Interregionale del Lavoro. L’opposizione al secondo provvedimento di sospensione si basava sulle seguenti motivazioni:
Si ricorda che il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso unicamente per l’occupazione di personale privo della preventiva comunicazione di inizio e non anche per le gravi violazioni in materia di sicurezza, per le quali il rimedio è il ricorso al TAR.
L’opposizione amministrativa deve essere presentata alla Direzione Interregionale del Lavoro competente per territorio (Nord-Milano, Centro-Roma, Sud-Napoli), la quale decide entro 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, il provvedimento decade e quindi perde efficacia.
Sulla scorta del ricorso e della documentazione allegata, la DIL interpellata accoglieva le doglianze dell’azienda, per le motivazioni sotto sintetizzate:
Il caso analizzato evidenzia le criticità connesse alla gestione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, specie quando si verificano contestualmente violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e presunte irregolarità contrattuali. L’adozione di provvedimenti distanti nel tempo contrasta con lo scopo del provvedimento sancito dall’art. 14 del D.lgs. 81/2008 e con l’unicità dell’atto ribadito dalle istruzioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il riconoscimento, da parte della Direzione Interregionale del Lavoro, dell’illegittimità del secondo provvedimento di sospensione rappresenta un passo significativo verso una maggiore coerenza amministrativa, evitando duplicazioni che generano costi e incertezze per le imprese. Questo episodio sottolinea inoltre l’importanza della motivazione e dell’adeguato supporto probatorio nei provvedimenti adottati dagli organi ispettivi, affinché si garantisca il rispetto dei diritti delle aziende e si rafforzi la fiducia nei confronti dell’amministrazione pubblica.
In un contesto normativo che già impone adempimenti stringenti, un’applicazione non uniforme e carente delle disposizioni di legge rischia di compromettere l’efficacia degli strumenti e di minare il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.