La rilevazione tempestiva dei segnali di crisi aziendale è fondamentale per garantire la continuità aziendale e prevenire situazioni di insolvenza. Secondo il Principio di revisione ISA 570 e le linee guida normative, l’Organo di Controllo deve estendere il proprio monitoraggio oltre le tradizionali analisi contabili. Indizi come l’erosione dei rapporti con i creditori, difficoltà di accesso al credito e anomalie gestionali richiedono un’analisi costante e approfondita. La presenza reiterata di questi segnali impone un’attivazione immediata delle procedure di allerta preventiva per salvaguardare la stabilità aziendale.
Approfondiamo con un estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi di Daniela Savi
L'articolo continua dopo la pubblicità
Le attività dei soggetti della revisione legale devono essere estese anche al monitoraggio di altri elementi o informazioni che potrebbero condizionare l’andamento della gestione nel futuro.
Il Principio di revisione ISA 570 indica le circostanze che possano far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale, definiti come “Eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale (tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l’esistenza di un’incertezza significativa)”.
L’Organo di Controllo dovrà altresì monitorare le informazioni di natura extra contabile e a titolo esemplificativo:
Qualora l’Organo di Controllo rilevi la presenza di cause o eventi che potrebbero segnalare situazioni di crisi, allo stesso Organo è richiesto di effettuare ulteriori valutazioni e approfondimenti, tenendo conto che tali eventi o circostanze possono spesso essere attenuati da altri fattori.
E, in tal senso, il Principio di revisione 570 ricorda: “Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di approvvigionamento”[1].
Secondo quanto stabilito dall’art. 25-decies C.C.I.I. si ricorda che le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno procedere con la comunicazione agli Organi di Controllo delle eventuali variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti ai propri clienti fornendo, pertanto, le informazioni rilevanti al fine di ottenere informazioni tempestive sull’utilizzo delle linee di credito: la revoca o la riduzione significativa degli affidamenti potrebbe evidenziare situazioni di difficoltà di accesso al credito.
Di particolare interesse per la valutazione ed il monitoraggio degli indicatori di crisi la considerazione contenuta anche nel quaderno n. 71 ODCEC Milano[2]: “L’analisi e il monitoraggio preliminare degli indicatori segnaletici (early warning), la cui presenza concomitante e ripetuta nel tempo deve indurre gli Organi di Controllo interno e di revisione ad attivare la procedura interna di allerta preventiva per la verifica del presupposto di continuità aziendale. A tal fine gli Organi di Controllo sono tenuti a richiedere agli Organi Amministrativi della società, durante tutto il periodo di osservazione, ogni informazione, storica, contestuale o prospettica, utile a verificare costantemente il presupposto della continuità aziendale e a prevenire probabili situazioni d’insolvenze”.
E prosegue: “Ai fini operativi del monitoraggio proattivo del rischio d’insolvenza, gli elementi segnaletici oggetto d’osservazione (anomalie) da parte degli Organi di Controllo interno possono essere opportunamente raggruppati in 7 categorie omogenee e caratteristiche:
In particolare, l’insorgenza non occasionale e ripetuta in un arco temporale di almeno un semestre di un numero ritenuto significativo dei suddetti indicatori segnaletici deve ritenersi condizione sufficiente per verificare il presupposto della continuità aziendale ed aggiornare il giudizio (rating sulla probabilità d’insolvenza.
Gli Organi di Controllo interno saranno tenuti a richiedere agli Organi Amministrativi e di direzione della società, almeno ogni trimestre, la segnalazione delle anomalie rilevanti verificate durante il periodo di osservazione in corso (segnalazione periodica delle anomalie di gestione), sulla base di un modulo opportunamente predisposto, riportante almeno gli indicatori segnaletici”[3].
[1] Principio di revisione ISA 570, paragrafo 10, nota A3.
[2] Quaderno n. 71, ODCEC di Milano, aprile 2007, Appendice A
[3] Quaderno n. 71 ODCEC di Milano, aprile 2017, parr. 5.1.2.4 – 5.1.2.6
Estratto dal libro Gli obblighi di sindaci e revisori nella prevenzione e gestione della crisi di Daniela Savi