Il disegno di legge di bilancio 2025 interviene anche a sostegno delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017: dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione e stanzia nuovi fondi per accelerare il processo di ricostruzione, prorogando il termine della gestione straordinaria.
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Nel disegno di legge di bilancio 2025, presentato dal Governo il 23 ottobre scorso (A.C. 2112-bis) e pubblicato dal servizio studi del Senato e del Dipartimento Bilancio il 31 ottobre, sono contenute importanti norme dedicate ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016-2017.
In primo luogo, nell’ottica di garantire continuità e accelerare il processo di ricostruzione è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025 e, di conseguenza, la gestione commissariale straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del DL n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, da ultimo prorogato con l’art. 1 c. 413 legge n. 213/2023. La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2025.
Inoltre, l’articolo 92, rubricato “Fondo per la ricostruzione” prevede l’istituzione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze a questa connesse con lo stanziamento di:
La ripartizione sarà demandata a uno (o più decreti) del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In secondo luogo, gli articoli 93 e 94 del DDL contengono specifiche norme finalizzate a prorogare, sospendere o rinnovare agevolazioni e termini di scadenza degli adempimenti fiscali:
L’art. 93, al comma 7, consente al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il Commissario straordinario, Guido Castelli, ha commentato così le previsioni della nuova legge di bilancio: “In questa vasta aerea del nostro Paese colpita dal sisma del 2016-2017, da lungo tempo soggetta a un processo di spopolamento, abbiamo sviluppato una strategia fondata sulla ricostruzione materiale e sulla riparazione economico-sociale che, attraverso una governance multilivello, vuole garantire un nuovo futuro alle nostre comunità, nel segno dello sviluppo sostenibile. Negli ultimi due anni, grazie al tempestivo intervento del governo, quei territori stanno finalmente ripartendo, in termini di ricostruzione, di occupazione, di tessuto sociale. Sono stati infatti erogati 2,3 miliardi per la ricostruzione privata, abbattendo del 21% la necessità di assistenza abitativa”.
L’INAIL, nell’istruzione operativa n. 60010 del 29 novembre 2024, ha reso noto che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio dell’agevolazione contributiva sui versamenti sospesi per gli eventi sismici del 2016-2017, che non hanno provveduto ad inviare la comunicazione, potranno provvedere a finalizzare la richiesta dal 05/12/2024 al 20/12/2024, attraverso il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile sul portale istituzionale all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Per effettuare la domanda di ammissione al beneficio è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
I soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Le Strutture dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.