Speciale Pubblicato il 01/12/2024

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Bilancio d'esercizio 2024 OIC 34 corrispettivi variabili e Tuir

di Dott.ssa Monica Peta

OIC 34 : finalità del principio contabile e rilevazione dei ricavi. Penalità legali o contrattuali e resi, accantonamenti. Alcune criticità



Con la chiusura dei bilanci d’esercizio dell’impresa al 31 dicembre 2024 si conclude la gestione della fase di prima applicazione del principio contabile OIC 34 che tratta, coerentemente alle disposizioni civilistiche, i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché l’informativa della nota integrativa. Si ricorda che, il principio contabile è stato adottato dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC ad aprile 2023, ed ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2024 ai bilanci in forma ordinaria ed abbreviata (della stessa autrice L’OIC 34 “ricavi” definitivo per i bilanci dal 1° gennaio 2024).

La rilevazione contabile dei ricavi si fonda su:

Alla gestione della fase di prima applicazione degli aspetti contabili è legata quella dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata. La disposizione di riferimento è l’articolo 83, TUIR (aggiornato a novembre 2024) che ai fini della determinazione del reddito complessivo dell’impresa fissa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Gli effetti dell’allineamento dell’imponibile fiscale e civilistico dell’impresa, tuttavia, presenta non piena coerenza in talune disposizioni che limitano il riconoscimento fiscale degli ammortamenti, delle valutazioni e degli accantonamenti operati in bilancio e di altre disposizioni con carattere derogatorio.

Il contributo analizza le criticità che potrebbero sorgere per le imprese che al 31 dicembre 2024 concludono la gestione della fase di prima applicazione dell’OIC 34 per gli aspetti fiscali legati al trattamento innovativo delle penalità legali e contrattuali, e dei resi (corrispettivi variabili).

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OIC 34: la rilevazione dei ricavi

Per l’esercizio 2024 le imprese hanno seguito la regola di rilevazione, valutazione ed iscrizione dei ricavi in bilancio secondo i criteri dell’OIC 34 hanno dovuto individuare tre momenti fondamentali:

1) il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene,

  1. la valutazione del rischio si riferisce alle tipologie di rischio cui incorre la società attraverso l’analisi delle clausole contrattuali e dell’esperienza storica. Nella definizione di rischio l’OIC 34 esclude esplicitamente il rischio sulla recuperabilità del credito disciplinato dall’OIC 15 in quanto non può incidere anche sulla rilevazione del ricavo.
  2. i benefici sono intesi come i possibili flussi di cassa che si possono ottenere direttamente o indirettamente dal bene. Quindi i benefici sono trasferiti al cliente quando lo stesso può disporre del bene oggetto della compravendita in una delle modalità previste dal principio (ad esempio: l'uso del bene oppure la vendita del bene).

2) La definizione del valore delle singole unità elementari di contabilizzazione in applicazione del principio di segmentazione e allocazione del prezzo complessivo;

3) La determinazione della competenza economica, momento successivo ai due precedenti.

OIC 34: penalità legali o contrattuali e resi, accantonamenti

Il paragrafo 15 dell’OIC 34 disciplina l’ipotesi specifica dei corrispettivi variabili. Si tratta degli sconti, abbuoni, penalità e resi da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche. 

Per stimare tale importo, l’OIC 34 prevede che la società può scegliere il metodo che ragionevolmente consente di prevedere meglio l’importo del corrispettivo variabile tra due: 

a) la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari. Ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo;

b) l’importo più probabile, quando il contratto ha soltanto due risultati possibili- Ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna. 

La società applica lo stesso metodo in modo uniforme durante tutta la durata del contratto.

Segue l’esempio illustrativo.

La società Beta produce capi di abbigliamento. Nel corso dell’esercizio 2024 vende 500 unità ad un prezzo di euro 100 ciascuno. La società stima che il costo unitario medio di ciascun bene sia di euro 70. Al fine di incrementare gli ordini da parte del cliente, la società concede allo stesso la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni dall’acquisto e di ricevere l’importo totale pagato.

Conseguentemente, la società iscrive un ricavo da vendita pari ad euro 50.000 ed un fondo oneri pari all’ammontare che prevede dovrà restituire al cliente (importo di euro 2.500) in contropartita del ricavo.


Sotto il profilo fiscale il trattamento innovativo di tali componenti, fa sorgere alcuni dubbi in assenza di una normativa di coordinamento tra fisco e principio contabile. In particolare, confermando il ragionamento per similitudini dell’OIC 34 all’IFRS 15, le penalità legali, o contrattuali e resi hanno natura di stanziamento ad accantonamenti con l’effetto che assumerebbero rilevanza fiscale solo se e nella misura in cui il relativo ammontare divenga certo e determinato.

In questa ipotesi specifica verrebbero meno gli effetti del principio di derivazione rafforzata, e quindi l’allineamento tra imponibile di bilancio e imponibile fiscale.

Continuando con l’esempio sopra, il costo del bene che sarà oggetto di reso è iscritto in una voce separata delle rimanenze al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (importo di euro 1.750 pari al costo di euro 70 per 25 unità) in contropartita della variazione di magazzino.




TAG: Nuovi principi contabili OIC Il bilancio d'esercizio 2023