Le società sono in dirittura d’arrivo per la chiusura del bilancio per l’esercizio amministrativo al 31 dicembre 2024. Quali regole contabili bisogna seguire nell’ipotesi di passaggio del bilancio (individuale o consolidato) redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS per i periodi precedenti, ai principi contabili nazionali OIC[1]?
L’OIC 33 disciplina le regole contabili specifiche per le società che applicano retroattivamente i principi contabili nazionali alla data di chiusura del primo bilancio OIC adopter, salvo i casi in cui ciò risulti:
Il principio non si applica alle fattispecie di cambiamento di principi contabili adottati da una società che già applicano i principi contabili OIC. Tali cambiamenti sono soggetti:
[1] Per le società che passano ai principi contabili nazionali dai principi contabili IAS/IFRS indicate dall’art. 2-bis del D.lgs. 38/2005, le componenti del saldo di cui al paragrafo 17, determinate sulla base dell’applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, seguono le regole dell’articolo 7-bis del D.lgs. 38/05
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Il passaggio retroattivo dai principi contabili IAS /IFRS agli OIC ha impatto sui saldi di apertura dello stato patrimoniale. In applicazione del principio OIC 33, la società determina lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario del periodo comparativo e redige lo stato patrimoniale di apertura:
Il saldo delle differenze patrimoniali derivante dall’applicazione del presente principio alla data di transizione è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali.
Gli eventuali effetti fiscali sono determinati secondo le previsioni dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”.
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Il principio contabili OIC 33 specifica le modalità dell’applicazione retroattiva, e ammette specifiche esenzioni. È indicativo lo schema[1] di seguito rappresentato
[1] OIC 33, Rilevazione e valutazione iniziale.
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A titolo esemplificativo uno dei casi applicativi relativi al passaggio da un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS ad uno redatto sulla base dei principi contabili nazionali OIC, è riferibile all’operazione di aggregazione aziendali[1]. La società può decidere di non applicare retroattivamente i principi contabili nazionali alle aggregazioni aziendali contabilizzate secondo il set di regole contabili seguito nel bilancio precedente. In detta ipotesi, la società non potrà applicare l’esenzione alle altre eventuali aggregazioni aziendali intervenute successivamente fino alla data di transizione ai principi contabili nazionali.
Si ipotizzi che la società “A” abbia effettuato tre aggregazioni aziendali: la prima nell’anno 2021, la seconda nell’anno 2022, la terza nell’anno 2023.
Al momento del passaggio ai principi contabili nazionali, 1° gennaio anno 2024 la società decide di avvalersi dell’esenzione prevista dal principio OIC 33 e decide di rideterminare l’aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno dell’anno 2022 (la seconda). Di conseguenza, la società ridetermina tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo successivamente al 30 giugno dell’anno 2022.
Per quanto riguarda l’aggregazione aziendale per cui la società potrà avvalersi dell’esenzione (la prima), coerentemente a quanto detto sopra, la società deve verificare che le attività e le passività iscritte in bilancio alla data di contabilizzazione dell’aggregazione stessa, abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali.
[1] Altre ipotesi di esenzione disciplinate dal principio riguardano le rimanenze di magazzino, il bilancio consolidato, i titoli di debito e partecipazioni, l’eliminazione di crediti e debiti.
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L’informativa in nota integrativa include le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione, rappresentando in formato tabellare:
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