La liquidazione giudiziale, introdotta dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, sostituisce la precedente procedura fallimentare e disciplina la gestione dell'insolvenza delle imprese. Approfondiamo l’attività di recupero dei crediti con un estratto dal libro Formulario della liquidazione giudiziale – guida alla procedura
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Estratto dal libro Formulario della liquidazione giudiziale
Considerato che, ai sensi dell’art. 213, co. 5, CCII, l’attività di recupero dei crediti deve iniziare entro otto mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, la procedura di recupero deve essere quanto più sistematica, prevedere tempistiche definite e basarsi su semplici procedure.
Sulla scorta della contabilità rinvenuta, ad esempio, è opportuno redigere, nel più breve tempo possibile, l’elenco dei debitori con indicazione dei recapiti (soprattutto p.e.c.) e degli importi dovuti. È sempre utile predisporre, per ciascuna posizione, una cartellina (informatica e/o cartacea) in cui archiviare i documenti comprovanti il credito (fatture, documenti di trasporto, estratto delle schede contabili, corrispondenza, ecc.).
Una volta acquisita la documentazione di cui sopra, inviare tempestivamente il primo sollecito di pagamento.
È opportuno altresì:
Mandare una lettera ogni due/tre mesi assegnando i soliti 10 giorni (pena, minacce gravissime mai attuate!) è controproducente.
L’esperienza insegna che il recupero dei crediti, poiché è incombenza che spesso viene iniziata successivamente alla verifica del passivo e alla relazione art. 130 ccii, considerato che solo successivamente si comincia a vendere, potrebbe rappresentare un reale ostacolo ad una più breve durata della liquidazione giudiziale.
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