Speciale Pubblicato il 21/11/2024

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Matrimonio e separazione dei beni

di Redazione Fisco e Tasse

Il coniuge può gestire autonomamente il proprio patrimonio, mantenendo diritti esclusivi di proprietà e amministrazione



La separazione dei beni consente a ciascun coniuge di gestire autonomamente il proprio patrimonio, mantenendo diritti esclusivi di proprietà e amministrazione. Di seguito esaminiamo il tema con un estratto dall’ebook Matrimonio e Patrimonio

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Il regime di separazione dei beni nel matrimonio

Il regime di separazione dei beni permette a ciascun coniuge di essere il solo ed unico proprietario dei beni che egli ha acquistato, anche in assenza dell’intervento dell’altro, durante il matrimonio. Pertanto, egli è l’esclusivo titolare dei diritti di godimento e di amministrazione, fermo restando l’obbligo di contribuire al soddisfacimento degli obblighi della famiglia in relazione alle proprie possibilità economiche ed al proprio apporto di lavoro.

In pratica, i coniugi hanno una reciproca responsabilità per le obbligazioni che sono assunte da uno solo di essi, a condizione che l’onere che ne deriva sia funzionalmente connesso con le esigenze e le necessità familiari. Ad esempio, se la moglie, che è casalinga ed è priva di proprie risorse finanziarie o patrimoniali, acquista un elettrodomestico, il marito non può sottrarsi all’obbligo di effettuare il pagamento affermando l’esistenza del regime patrimoniale di separazione dei beni.

I problemi operativi di tale istituto sono piuttosto snelli: il marito non può interferire nelle scelte patrimoniali della moglie, e viceversa, per cui non è necessario il consenso del partner quando si viene a concretizzare l’acquisto o la vendita di un bene immobile o di un bene mobile registrato o meno. Il coniuge può provare con qualsiasi mezzo di essere il proprietario.

Il marito che sia l’esclusivo titolare dei beni ha la facoltà di rilasciare alla moglie (ovvero la moglie al marito, in caso contrario) una procura per l’amministrazione dei beni medesimi, con o senza l’obbligo di rendere conto dei frutti. Se questo onere non sussiste, all’atto dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge mandatario è tenuto soltanto a consegnare i frutti esistenti e non anche quelli che sono già stati consumati.

Tuttavia, è possibile individuare una forma di comunione legale forzosa tra i coniugi relativamente a quei beni sui quali né il marito né la moglie è posto nella condizione di dimostrare la relativa piena proprietà. In questa ipotesi, quando si verifica la successione ereditaria di uno dei coniugi e quello superstite non riesce a dimostrare di essere l’esclusivo proprietario di un bene, questo deve sottostare alla presunzione di esistenza della comproprietà, per cui entra a fare parte dell’asse ereditario in ragione della metà (ad es., i mobili).

Il regime della separazione dei beni fa venire meno i problemi connessi con la mancanza del consenso dell’altro coniuge: ciascuno dispone dei propri beni. Qualora dovesse disporre dei mezzi dell’altro, il marito (ovvero la moglie) agisce non in base ad un mandato, anche ricevuto in forma tacita, in nome e per conto dell’altro, ma nell’adempimento di un preciso obbligo posto a suo carico dalla norma, da identificare nella contribuzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in funzione delle proprie sostanze e delle proprie capacità di lavoro.

In altri termini, la gestione delle risorse finanziarie della famiglia, anche se si sono formate con il lavoro esclusivo del marito, in quanto la moglie è casalinga, rappresenta il frutto del lavoro della famiglia stessa per cui la disponibilità è finalizzata a soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare. Sussiste, quindi, la divisione dei compiti tra i coniugi, i quali si presentano come unica entità nei confronti dei terzi.

Il regime di separazione dei beni può essere prescelto al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora i coniugi volessero adottarlo successivamente, il passaggio di regime patrimoniale richiede sia la presenza dell’atto pubblico sia la preventiva autorizzazione del giudice.

Estratto dell'ebook Matrimonio e patrimonio - 2024



TAG: Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto