L'ebook "Matrimonio e Patrimonio" di Sergio Mogorovich e Caterina Dell’Erba si configura come un compendio pratico ed esaustivo sui complessi aspetti patrimoniali legati al matrimonio. Questo lavoro offre una guida chiara e aggiornata, integrando normativa, giurisprudenza e prassi, per rispondere alle esigenze di chi si trova ad affrontare scelte importanti come la comunione o la separazione dei beni. Il testo spazia dalle implicazioni fiscali ai rapporti patrimoniali tra coniugi e figli, offrendo un riferimento utile per professionisti e non.
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Segue un estratto dell'ebook Matrimonio e patrimonio - 2024
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Si intendono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela o di affinità o di adozione o da matrimonio o da un’unione civile (comma 36).
L’accertamento del rapporto stabile di convivenza è documentato dalla residenza anagrafica.
Nel caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno i diritti reciproci di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, previste per i coniugi e i familiari.
Fermo restando quanto è previsto dall’art. 337-sexies c.c., nel caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non superiore a cinque anni. Se coabitano figli minori o disabili del convivente superstite, questi può continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni. Tuttavia, il diritto decade se questi cessa di abitarvi stabilmente o nel caso di matrimonio o di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Corte costituzionale (sentenza 25.7.2024, n. 158) |
Il convivente di fatto va inserito “nell’elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’impresa familiare di cui al terzo comma dell’art. 230-bis c.c., e quindi prevedendo come impresa familiare quello in cui collabora anche “il convivente di fatto”. Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (art. 1, comma 36, della l. n. 76 del 2016) vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all’imprenditore.” Pertanto, l’illegittimità costituzionale predetta “va estesa consequenzialmente all’art. 230-ter c.c. che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro “nella famiglia”, del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all’accoglimento della questione sollevata in riferimento all’art. 230-bis c.c.” |
Il convivente che presta la propria opera in maniera stabile all’interno dell’impresa dell’altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non è riconosciuto se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato (art. 230-ter c.c.).
I rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune possono essere disciplinati sottoscrivendo un contratto di convivenza, redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Questi ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico ed entro 10 giorni devono trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi (commi 50, 51 e 52). Il contratto può contenere, oltre alla residenza (comma 53), le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il regime patrimoniale del contratto può essere modificato in qualsiasi momento nel corso del periodo di convivenza, con le modalità citate, ma il contratto non può prevedere termini e condizioni.
Nel caso di risoluzione del contratto per accordo tra le parti o per recesso unilaterale, vanno osservate le regole indicate nel comma 51, tenendo presente che:
Se il recesso è unilaterale, il professionista che riceve l’atto, oltre agli adempimenti di pubblicità, deve notificare copia all’altro contraente. Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, a pena di nullità, la dichiarazione deve indicare il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per liberare l’abitazione (comma 61).
Se il contraente ha contratto matrimonio o unione civile, egli deve notificare all’altro e al professionista intervenuto nell’atto l’estratto di matrimonio o di unione civile (comma 62). La stessa procedura va seguita dalla contraente superstite o dagli eredi del convivente deceduto (comma 63).
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