Il D.lgs.27.12.2023, n. 209, ha modificato i criteri di identificazione della residenza fiscale fissati dall’art. 73, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per le società e gli enti soggetti all’Ires e dal precedente art. 5, comma 3, lett. d), per le società di persone.
In entrambe le ipotesi, dal 1.1.2024, come regola generale, sono considerati residenti i soggetti che:
Dal 1.1.2024, non hanno più rilevanza “la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”, fatta eccezione per gli enti non commerciali per i quali continuano ad essere applicati i commi 4 e 5 dell’art, 73.
Sussiste la residenza fiscale in base alla regola di alternatività dei tre criteri suddetti per cui per l’obbligo fiscale è sufficiente la presenza di uno solo a condizione che il requisito sia mantenuto per la maggior parte del periodo di imposta (circolare 4.11.2024, n. 20/E).
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Organi comuni di investimento collettivo del risparmio: sono considerati residenti se sono ivi istituiti. Trust e istituti aventi contenuto analogo:
Società e enti che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c. indicato al comma 1, lett a) e b) dell’art. 73: se in alternativa, al termine del periodo di gestione del soggetto controllato (e, ai medesimi fini per le persone fisiche si tiene conto dei voti spettanti ai familiari i società di persone):
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“La presunzione di residenza del trust nel territorio italiano è, quindi modifica da assoluta a relativa”, per cui il contribuente può fornire prova contraria della residenza fiscale del trust (circolare citata).
La sede di direzione effettiva è individuata con “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Non rilevano “le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi (circolare 4.11.2024, n. 20/E).
Tuttavia, deve essere fatta un’adeguata valutazione sull’identificazione della sede effettiva qualora sussista la scissione tra il luogo di svolgimento dell’attività e quello in cui vengono assunte le decisioni di natura strategica.
La verifica della residenza fiscale può avere per oggetto “la sede della gestione ordinaria in via principale”, quale criterio alternativo alla “sede di direzione effettiva”.
La norma precisa che il concetto considera “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardante la società o l’ente nel suo complesso”. Pertanto, è necessario considerare il luogo in cui quotidianamente è esercitata l’attività con le connesse regole di organizzazione, di normale funzionamento e di adempimenti, elementi che devono essere valutati caso per caso.
Tuttavia, va tenuto in debito conto anche il concetto di “stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 che “designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato. Pertanto, è necessario distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collegamento della stabile organizzazione.
Secondo il comma 2 dell’art. 162, l’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: