Speciale Pubblicato il 11/11/2024

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La nuova residenza fiscale delle società e degli enti

di Mogorovich Dott. Sergio

La Circolare ADE n 20/2024 con chiarimenti sulla Residenza fiscale di enti e persone fisiche



Il D.lgs.27.12.2023, n. 209, ha modificato i criteri di identificazione della residenza fiscale fissati dall’art. 73, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per le società e gli enti soggetti all’Ires e dal precedente art. 5, comma 3, lett. d), per le società di persone.

In entrambe le ipotesi, dal 1.1.2024, come regola generale, sono considerati residenti i soggetti che:

Dal 1.1.2024, non hanno più rilevanza “la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”, fatta eccezione per gli enti non commerciali per i quali continuano ad essere applicati i commi 4 e 5 dell’art, 73.

Sussiste la residenza fiscale in base alla regola di alternatività dei tre criteri suddetti per cui per l’obbligo fiscale è sufficiente la presenza di uno solo a condizione che il requisito sia mantenuto per la maggior parte del periodo di imposta (circolare 4.11.2024, n. 20/E).

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La nuova residenza fiscale delle società e degli enti: le regole particolari


Organi comuni di investimento collettivo del risparmio: sono considerati residenti se sono ivi istituiti.

Trust e istituti aventi contenuto analogo:

  • istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni (vedasi il d.m. 4.9.1996): salvo prova contraria, sono considerati residenti se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
  • istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel d.m. 4.9.1996: se, successivamente alla loro costituzione un soggetto residente nel territorio dello Stato effettua in favore del trust un’attribuzione che importa il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

Società e enti che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c. indicato al comma 1, lett a) e b) dell’art. 73: se in alternativa, al termine del periodo di gestione del soggetto controllato (e, ai medesimi fini per le persone fisiche si tiene conto dei voti spettanti ai familiari i società di persone):

  • sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art 2359, primo comma, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

“La presunzione di residenza del trust nel territorio italiano è, quindi modifica da assoluta a relativa”, per cui il contribuente può fornire prova contraria della residenza fiscale del trust (circolare citata).

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti: la sede della direzione effettiva

La sede di direzione effettiva è individuata con “la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”. 

Non rilevano “le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né le attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi (circolare 4.11.2024, n. 20/E).

Tuttavia, deve essere fatta un’adeguata valutazione sull’identificazione della sede effettiva qualora sussista la scissione tra il luogo di svolgimento dell’attività e quello in cui vengono assunte le decisioni di natura strategica.

La nuova residenza fiscale delle società e degli enti: la sede della gestione ordinaria

La verifica della residenza fiscale può avere per oggetto “la sede della gestione ordinaria in via principale”, quale criterio alternativo alla “sede di direzione effettiva”.

La norma precisa che il concetto considera “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardante la società o l’ente nel suo complesso”. Pertanto, è necessario considerare il luogo in cui quotidianamente è esercitata l’attività con le connesse regole di organizzazione, di normale funzionamento e di adempimenti, elementi che devono essere valutati caso per caso.

Tuttavia, va tenuto in debito conto anche il concetto di “stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 che “designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato. Pertanto, è necessario distinguere lo Stato di residenza della persona giuridica dal luogo di collegamento della stabile organizzazione.

Secondo il comma 2 dell’art. 162, l’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:


1 FILE ALLEGATO:
Circolare AdE 20 del 04.11.2024 - Residenza Fiscale

TAG: Lavoro estero 2024 Riforma fiscale 2023-2024