Il D.L. 131/2024 si avvia alla conversione in legge con la sostanziale conferma dei pregressi contenuti, ad eccezione della conferma delle concessioni rilasciate per finalità sportive, sociali o ricreative non aventi scopo di lucro.
Pertanto, non sussiste alcun dubbio, gli Enti locali devono indire la gara per la selezione del concessionario.
Il decreto legge prevede l’avvio delle gare entro il mese di giugno 2027, con proroga delle attuali concessioni al settembre 2027 e possibile estensione della stessa fino al 31 marzo 2028, in caso di ragioni oggettive che impediscano il completamento delle procedure di gara.
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L’acceso dibattito, limitato ai criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente, ha trascurato altri significativi aspetti, di ordine giuridico ed economico, che è opportuno approfondire. In particolare, è significativo il ruolo dell’Ente locale in merito alle facoltà attribuitegli in relazione alla gara per la selezione del concessionario.
Il criterio di determinazione dell’indennizzo esposto nel D.L. 131/2024, essenzialmente riferito all’entità degli investimenti, è senza alcun dubbio penalizzante per i concessionari dei servizi balneari-turistici in quanto l’attività è caratterizzata da un’intensa attività lavorativa che non richiede rilevanti investimenti.
E’ opportuno porre attenzione alle disposizioni del decreto legge che riguardano la procedura di evidenza pubblica condotta dall’Ente locale, a prescindere dal dibattito sull’entità dell’indennizzo minimo esposto nel bando di gara.
La conversione in legge del decreto conferma il criterio di determinazione dell’indennizzo sulla base di due componenti, connesse al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
L’indennizzo al concessionario uscente è determinato da perizia asseverata di un professionista nominato dall’Ente concedente, tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Appare opportuno considerare che cinque professionisti, incaricati per migliaia di perizie, caratterizzate da diverse modalità di gestione distribuite sul territorio nazionale. non appaiono sufficienti. In ogni caso, come da interpretazione letterale del comma 09 del decreto. L’indennizzo che l’Ente concedente deve esporre nel bando di gara corrisponde all’entità risultante dalla suddetta perizia asseverata.
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IL D.L. 131/2024 disciplina il ruolo degli Enti locali e i criteri di aggiudicazione della gara, con significativi contenuti riguardanti i concessionari balneari in scadenza.
Il D.L. 131/2024, onde favorire la suddivisione delle concessioni in lotti, prevede che sia motivata dall’Ente locale la mancata suddivisione in lotti e il numero massimo dei lotti aggiudicabili al medesimo offerente.
Pertanto, è facoltà dell’Ente locale definire la suddivisione dei lotti della concessione e il numero massimo dei lotti aggiudicabili al medesimo concorrente. Si osserva che la vasta suddivisione in lotti, oltre ad agevolare la parte partecipazione alle gare di microimprese, piccole imprese e imprese giovanili, come auspicato dal comma 04 del decreto, crea le condizioni di concorrenza, anche fra gli stessi aggiudicatari, in conformità alle disposizioni comunitarie, ribadite dal Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda il numero massimo dei lotti aggiudicabili al medesimo concorrente, nel bando di gara può essere inserita la disposizione per cui il soggetto selezionato può essere concessionario per uno o per un numero limitato di lotti, onde favorire la concorrenza e la partecipazione e l’aggiudicazione alle imprese indicate al comma 04 del decreto.
Per evitare di selezionare lo stesso concessionario in lotti eccedenti il numero concesso, potrebbe essere prevista non solo la separazione societaria, come avviene nel settore del gas per la vendita e la gestione delle reti, ma anche la separazione proprietaria. Quest’ultima disposizione è necessaria per evitare che uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, possa essere di fatto concessionario di più lotti posti in gara. La violazione di quest’ultima disposizione, anche nel corso della concessione, dovrebbe comportare la revoca della concessione.
La gara per la selezione del concessionario prevede i criteri di aggiudicazione, in ordine di importanza, ai fini dell’attribuzione del peso attribuito ai singoli punti, alcuni dei quali riguardano il concessionario uscente, in particolare:
Il decreto legge non considera la partecipazione alla gara del concessionario uscente, per cui, l’Ente locale potrebbe colmare il vuoto giuridico attribuendo al concessionario uscente un peso identico a quello più elevato offerto dai concorrenti;
L’Ente locale espone i criteri di valutazione delle offerte negli aspetti tecnici e finanziari, in ordine di rilevanza, con il relativo peso esposto in termini qualitativi o numerici, comunque misurabili per consentire, come esposto dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) il confronto concorrenziale.
Le linee guida dell’ANAC espongono che il tetto massimo attribuibile all’aspetto economico è del 30 %, mentre l’aspetto tecnico qualitativo deve contare per almeno il 70 %. La suddetta indicazione rende evidente la prevalenza per le offerte che possono assicurare la migliore qualità dei servizi.
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