Speciale Pubblicato il 28/10/2024

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Rivalutazione di partecipazione e terreni: stabilizzata dal DDL di Bilancio 2025

di Dott.ssa Monica Peta

Vediamo le anticipazioni nella Legge di bilancio 2025 su rivalutazione partecipazioni e terreni



Il Disegno di Legge presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024, Legge di Bilancio 2025, prevede l’auspicata stabilizzazione della rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni anno per anno con una tassazione del 16% in luogo dei provvedimenti di proroga della misura. 

Ultimo, il decreto Omnibus convertito in legge n 143/2024, ha sostituito alla scadenza del 30 giugno 2024 il 30 novembre 2024[1], prima, la Legge di Bilancio 2024, L. n. 213/2023, ha (ri)confermato la riapertura dei termini per la rivalutazione partecipazioni e terreni posseduti dal 1° gennaio 2024, con scadenza 30 giugno 2024.

La misura fiscale, ormai nota, proposta dalla Legge 448/2001 e ripetutamente prorogata, consente di sostituire:

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Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: la novella all’articolo 5

L’articolo 5 del Disegno di legge Bilancio 2025 stabilizza la rivalutazione anno per anno di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio, a condizione che, entro il 30 novembre dello stesso anno, anche mediante versamento rateizzato in tre rate annuali, sia versata l’impostata sostitutiva nella misura del 16% calcolata sul valore risultante dalla perizia.

Art. 5 L. 448/2001

Novella art. 5, Disegno Legge Bilancio 2025

1.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n 917e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' art 64 del codice di procedura civile ,  redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-bis. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n 917 per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub blica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui red diti secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del Codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negozia zione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re pubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

 

1-bis abrogato

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n 241 entro il 16 dicembre 2002.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 16 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno 

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre

4.Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

4.Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno;

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n 461 e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata

Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agri cola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell’opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del Codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agro tecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili

 

Aggiunto 7-bis. Le disposizioni del presente ar- ticolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 


Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: perimetro soggettivo

L’articolo 5 non apporta modifiche riguardo i soggetti che possono beneficiare della rivalutazione: 

Restano invece sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa. 

Il regime consente a detti soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.

Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: rideterminazione del valore delle partecipazioni

Le partecipazioni rivalutabili ai fini della disciplina in esame possono essere:

•  partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e no;

•  le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);

• i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Per avvalersi della rivalutazione anno per anno, la partecipazione deve essere iscritta in bilancio alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Stabilizzazione della rivalutazione partecipazioni e terreni: calcolo dell’imposta sostitutiva

L’’imposta sostitutiva è commisurata nella misura del 16%:


Attività e adempimenti alla luce delle modifiche all’articolo 5, L. 448/2001


Scadenza

Attività e adempimenti

  • 30 novembre XXXX, 
  • Ammessa la rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a partire dalla seconda rata degli interessi pari al 3% annuo, a partire dalla medesima data

Stesura della perizia giurata 

Sono professioni abilitati:

a. per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;

b. per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

 

Versare l’imposta sostitutiva nella misura del 16%, utilizzando il modello F24, indicando:

 

-  l’anno di riferimento;

 

-  codice tributo 8055 per le partecipazioni;

 

-  il codice tributo 8056 per i terreni.

 

Dichiarazione dei redditi (Modello 20XX) relativa all’anno 20XX, anno in cui si effettua la rivalutazione. 

Compilazione del quadro RT 

 

[1] https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/15667-rivalutazione-partecipazioni-e-terreni-confermata-proroga-al-3011.html



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