La rettifica del modello 730 è un rebus, dovendo distinguere tra modello “rettificativo” o “integrativo” o “Redditi persone fisiche”.
Lo spartiacque è rappresentato dal giorno 25/10/2024, data entro la quale il contribuente può trasmettere la “dichiarazione integrativa a favore “, cioè un modello 730 completo in ogni sua parte indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo”.
In alternativa è possibile presentare il Modello “REDDITI persone fisiche” utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso:
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La problematica cambia qualora si sia in presenza dal quadro RW o dei righi C16 del quadro C (tassazione mance settore turistico – alberghiero e di ricezione) o L8 del quadro L (redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva), sia se questi dati sono presenti nel modello 730 che è già stato presentato sia nel modello integrativo che si intende presentare.
In entrambe le ipotesi l’integrazione deve essere fatta solo ed esclusivamente con il modello REDDITI Persone fisiche anche nel caso in cui la modifica ha per oggetto il contenuto di altri quadri del modello 730.
A questa regola fa eccezione soltanto i dati del sostituto d’imposta presentando il modello integrativo indicando il codice “2”.
Il contribuente può accorgersi di non aver fornito tutti i dati che permettono di identificare il sostituto d’imposta interessato dalle operazioni di conguaglio (ovvero di avere errato nell’indicazione) o di non avere fornito tutti gli elementi da indicare nel modello 730 e l’integrazione e/o la rettifica dello stesso comportano un maggiore importo a credito, un minore importo a debito oppure un’imposta pari a quella che è stata indicata nel modello che è stato presentato.
In tale ipotesi, entro il 25/10 è possibile presentare un nuovo modello 730 per porre rimedio alla correzione dei dati o per integrarli indicando il codice “3” nella casella “730 integrativo” che è presente nel frontespizio.
Il contribuente non può presentare un modello 730 integrativo con il quale evidenzia un maggior debito d’imposta o un credito minore.
In tale ipotesi, è necessario utilizzare il modello “REDDITI Persone fisiche”.
Le trasmissione della nuova dichiarazione è così articolata:
Avvertenza
La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende la procedura che è stata avviata con la consegna del modello 730 per cui non fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o di trattenere le somme dovute in base al modello 730. |
Sussiste il problema delle modalità di conteggio degli interessi e delle sanzioni dovute nel caso di ravvedimento operoso.
Tuttavia, la circolare 12/10/2016, n. 42/E, è chiara “nel caso di presentazione di un “modello UNICO correttivo nei termini”, nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa e sono dovuti solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta, da calcolarsi con riferimento alla data del termine di versamento previsto per le persone fisiche che compilando il modello UNICO, termine da prendere a riferimento anche per calcolare la percentuale di riduzione da applicare alle sanzioni in caso di ravvedimento”.