Dopo l'approvazione della Camera, è attualmente fermo in Commissione lavoro al Senato il disegno di legge AC 1532 2024, cd "Collegato lavoro" proposto dal Ministro del lavoro Calderone e già licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso anno, poi pesantemente modificato in Commissione. Le commissioni del Senato hanno fornito la scorsa settimana il proprio parere favorevole e si attende ora la discussione in aula per l'approvazione definitiva
Ecco l'elenco degli articoli del ddl con relative materie che attendono la discussione in aula al Senato e alcuni dettagli sulle principali novità.
Qui il testo integrale dell'atto trasmesso al Senato (as 1640 2024)
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Questo l'elenco degli articoli attualmente contenuti nel Collegato lavoro:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori) (vedi il paragrafo successivo per i dettagli )
Art. 2 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in tema di tariffe dei premi per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 3 Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
Art. 4 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici
Art. 5 Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, in materia di comunicazioni di decesso all'INPS
Art. 6 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Art. 7 Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne Vedi in merito Professionisti Adempimenti sospesi anche per maternità
Art. 8 Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
Art. 9 Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito
Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
Art. 11 Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali Leggi in merito Lavoro stagionale novità del DDL Lavoro
Art. 12 Modifica all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
Art. 13 Durata del periodo di prova Vedi sotto i dettagli
Art. 14 Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Art. 15 Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
Art. 16 Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
Art. 17 Contratti misti Leggi qui i dettagli
Art. 18 Unico contratto di apprendistato duale (vedi ultimo paragrafo)
Art. 19 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro Leggi in " Assenze ingiustificate come dimissioni e altre novità"
Art. 20 Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro Leggi qui i dettagli
Art. 21 Modifica all’articolo 1, comma 446, legge 30.12,2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o con attività di pubblica utilità
Art. 22 Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
Art. 23 Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Art. 24 Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo
Art. 25 Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
Art. 26 Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 27 Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Art. 28 Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
Art. 29 Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia
Art. 30 Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali
Art. 31 Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche
Art. 32 Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
Art. 33 Permessi non retribuiti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie
L'articolo 1 del Collegato lavoro DDL 1264 introduce alcune modifiche e novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, snellendo alcune procedure burocratiche. Nello specifico :
l comma 1 dell’articolo 23 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei
debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale , di concerto con ciascuno dei due enti.
Nel decreto sono previste anche nuove modalità di notifica dei ricorsi dei contribuenti verso INPS e INAIL , in particolare:
l'art 2 pevede che contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, diventa possibile il ricorso alle Direzioni regionali (o alle Direzioni delle province autonome) dell’INAIL, in luogo del ricorso al Consiglio di amministrazione
Ugualmente per i ricorsi amministrativi in ambito di assicurazione Inail in favore dei soggetti in ambito domestico i soggetti interessati sono tenuti ad
impugnare il provvedimento dell’Istituto dinanzi alla sede che lo ha emesso.
L’articolo 3 invece consente alll’INAIL di recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari, per il periodo successivo al decesso di questi ultimi. come già previsto dal comma 304 della L. n. 190/2014 (Legge di bilancio del 2015), per le somme indebitamente versate dall’INPS .
Infine l’articolo 5, prevede che, a partire dal 1^ gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS dai medici siano messe a disposizione dell’INAIL . Le modalità saranno concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione
TRASFERIMENTO RISORSE FONDI DI SOLIDARIETA
L'Articolo 8 (Modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali) introduce una nuova disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per cui si prevede il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 14 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare - in via telematica - al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro
svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
L’articolo 18, introdotto alla Camera dei deputati, apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cd.
sistema duale.
Attualmente è possibile la trasformazione dell’apprendistato cd. per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante. Accanto a tale possibilità, la nuova norma in esame introduce la possibilità di trasformazione anche nel cd. apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nello specifico, la norma dispone che una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, è possibile trasformare il rapporto,
rispettivamente, in: