Manca poco allo scadere del termine relativo all’adesione al c.d. CPB (concordato preventivo biennale), scelta che molti Consulenti e Contribuenti stanno effettuando considerando solamente il “risparmio” fiscale che lo stesso potrebbe portare. Ma quali riflessi ha il CPB da un punto di vista del possibile contenzioso tributario per gli anni dallo stesso interessati?
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Ai sensi del comma 1 e 3 dell’art. 34 del d.lgs. 13/2024, per i periodi di imposta oggetto del concordato (che ricordiamo essere il 2024 e 2025), gli accertamenti di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, non possono essere effettuati, almeno che , a seguito di specifica attività istruttoria da parte dell'amministrazione finanziaria, non vengano riscontrata la presenza di una o più cause di decadenza del patto, cause elencate agli articoli 22 e 33 del medesimo provvedimento istitutivo del concordato
(brevemente:
Il concordato, quindi, determina uno “scudo” per i c.d. accertamenti induttivi, cioè quegli accertamenti che si sostanziano nella rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze contabili.
Tale tipologia di accertamento può essere esperita sulla base di dati o notizie comunque raccolti dall’amministrazione finanziaria, nonché sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. presunzioni non qualificate).
In sintesi con tale accertamento, l’Ufficio è legittimato alla rettifica del reddito con un minor rigore rispetto all’accertamento analitico o a quello analitico-induttivo, stante la minor fatica “probatoria” che lo stesso deve sostenere per sorreggere le proprie argomentazioni.
Nel recente documento di prassi licenziato dall’Agenzia Entrate a chiarimento della nuova normativa del concordato preventivo (Circolare 18E/2024), la stessa ulteriormente specifica che, nei confronti dei soggetti Isa che hanno aderito al concordato, l’ attività di accertamento per il biennio concordato, non potrà fondarsi su ricostruzioni analitico-induttive e ciò in forza dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui al secondo periodo, della lett. d), comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973.
Da un punto di vista del contenzioso tributario, tuttavia, il CPB presenta non solo luci ma anche qualche ombra.
Come specificato dalla normativa che qui ci occupa, e confermato dal documento di prassi sopra richiamato, il concordato “regala” all’amministrazione finanziaria, un più ampio termine per l’accertamento.
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Com’è noto, i termini ordinari per l’accertamento tributario si sostanziano nel fatto che l'Amministrazione finanziaria può notificare l'accertamento tributario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
A seguito del DL 18/2020, a causa della pandemia da Covid 19, i termini sono stati ulteriormente allungati di 84 giorni (per l’anno 2018, il termine di notifica accertamento Redditi, IVA, IRAP, scade il 25/03/2025).
Con la Legge 205/2015, il raddoppio dei termini decadenziali in caso di reati fiscali è stato invece eliminato per le dichiarazioni successive all’anno di imposta 2016.
Gli uffici, quindi, possono effettuare rettifiche parziali senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, nel rispetto dei termini decadenziali previsti.
Orbene, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale colà previsto, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Non solo ma, in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
In buona sostanza, per coloro che aderiranno al “mini condono” previsto dall’ultimo testo modificativo del CPB, subiranno uno slittamento dei termini accertativi di ben tre anni mentre per coloro che aderiranno al CPB senza usufruire del nuovo ravvedimento, la decadenza da possibili accertamenti verrà aumentata di un “solo” anno.
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Il rovescio della medaglia del CPB, se analizzato considerando i riflessi su potenziali liti con il Fisco, appare fortemente disincentivante considerando il regime premiale Isa previsto ormai da tempo nel nostro Ordinamento.
Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017, viene infatti previsto a favore dei contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di affidabilità ottimale:
Considerando che, sulla base dei dati diffusi annualmente dall’amministrazione finanziaria, in generale la maggioranza dei contribuenti si attestano su una media Isa di 8, appare evidente come, la valutazione dell’opportunità di aderire al CPB debba essere necessariamente incentrata anche alla luce dei nuovi termini di accertamento.
Il regime premiale Isa , per coloro che si attestano all’interno del range di punteggio sopra citato, appare notevolmente superiore, come benefici afferenti lo schermo che questo produce nei confronti di potenziali attività accertative del Fisco, rispetto al CPB.
Infatti, confrontato a quest’ultimo, non solo copre il contribuente da possibili accertamenti induttivi ma, altresì, lo pone in una situazione di rilevante tranquillità circa anche gli accertamenti Iva (art 54 DPR 600/73), Irap, Redditi e accertamento sintetico.
E ancora, nel caso degli accertamenti di cui all’art.43 del DPR 600/73, i termini prescrizionali relativi agli stessi vengono addirittura accorciati di un anno!
Per coloro ,pertanto, che presentano una situazione di assoluta affidabilità fiscale e che, di riflesso , salvo storture o abusi del sistema, hanno pertanto conseguito un indice pari o superiore a 8, l’adesione al concordato preventivo andrà ben ponderata anche in ragione delle riflessioni brevemente esposte in questo articolo.
Infatti l’allungamento dei termini di accertamento previsto dal CPB, potrebbe favorire un assist di non poco conto all’Amministrazione finanziaria la quale, avendo molto più tempo per attenzionare il Contribuente, si garantirebbe maggiori possibilità (e tranquillità nelle tempistiche di elaborazione e notifica) nel far emergere una causa di decadenza dal concordato (ad esempio proprio l’irregolarità del punteggio Isa) con tutti gli effetti negativi a ciò collegati.
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