Il 30 settembre 2024 è scaduto il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni del secondo trimestre 2024 (ex art. 21-bis del DL 78/2010).
Attenzione al fatto che la Riforma Fiscale con il DLgs. 87/2024 non ha previsto novità sulla comunicazione Lipe.
Pertanto, continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio in caso di ritardi e omissioni, ma cambia il ravvedimento operoso.
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I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Attenzione al fatto che l’obbligo di invio della Comunicazione Lipe non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Ai fini della Lipe il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
L'agenzia delle entrate mette a disposizione un software specifico oppure si può ricorrere ad un software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche (approvate con provvedimento del 21 marzo 2018).
Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente.
Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
Un file comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.
Le Entrate mettono anche a disposizione un software di controllo, disponbile, dall’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni del secondo trimestre 2024 è scaduto il giorno 30 settembre (art. 21-bis del DL 78/2010).
Come detto, la misura della sanzione per la Lipe non è stata modificata, ma ci sono alcune novità in merito al ravvedimento operoso.
Il Decreto sulle sanzioni n 87/2024 in vigore dal 1° settembre, rende applicabili novità in tema di ravvedimento anche alle Lipe del secondo trimestre, appena scadute.
Nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari a:
Le regole per il ravvedimento operoso per le LIPE sono state dettate dall'Ade con la Risoluzione n 104/2017.
La regolarizzazione può essere effettuata: