Con la pubblicazione del D. Lgs 136/2024 in GU (del 27 09 2024) entra in vigore dal 28 settembre 2024 il correttivo ter del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, CCII (D. lgs 14/2019).
Tra le novità, la modifica all’art. 25-octies rafforza il ruolo proattivo dell’organo di controllo nel Codice della Crisi estendendolo ai soggetti preposti alla revisione legale. In particolare, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni
Art. 25-octies (previgente) Segnalazione dell'organo di controllo | Art. 25-octies vigente dal 28 09 2024 Segnalazione dell'organo di controllo |
1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. | 1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’organo di controllo. 2-bis. Al solo fine di agevolare la previsione di cui all’articolo 3, comma 3, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato |
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La novella è contenuta nella prima parte dell’art. 25-octies, per la quale:
notificano all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per l’emersione anticipata della crisi e dell’insolvenza invitandolo ad intraprendere eventuali azioni correttive; entro 30 gg dalla comunicazione. L’eventuale inerzia dell’organo amministrativo è presupposto per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.
Il CCII all’art. 2 definisce lo stato di crisi d’impresa (lett. a)) e dell’insolvenza (lett. b)), e gli obblighi in capo ai soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza. In particolare, l’art. 3, prevede che l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva (comma 2, art. 3) debba istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, “anche” (oltre a quella di “corretta gestione”) in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.
La norma non contiene indicatori di allarme di una crisi in atto, ma dopo aver specificato le finalità degli adeguati assetti (art. 3, co. 3) individua i segnali per prevedere e prevenire la crisi (art. 3, co. 4) al verificarsi dei quali ricorrono i presupposti:
Sono indicatori interni:
Sono indicatori esterni:
le segnalazioni notificate all’organo amministrativo dai creditori qualificati (comma 2. Art. 25-novies):
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, LIPE, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000
d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.
La segnalazione dell’organo di controllo deve essere trasmessa per iscritto all’organo amministrativo con mezzi che ne assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contenere un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La novella del correttivo ter definisce il carattere di tempestività (non individuato nel previgente testo) nel termine temporale di sessanta giorni dalla conoscenza degli indizi di precrisi.
La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. e art. 15, D. Lgs 39/2010.
Quanto alle specifiche funzioni, pesa sull’organo di controllo interno il dovere di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 c.c., che si estrinseca su tre livelli:
Il soggetto preposto alla revisione legale dell’impresa e all’espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio (revisore, o società di revisione, o sindaco che svolge la funzione di revisore) nelle funzioni specifiche del D.lgs. 39/2010, è responsabile dell’attività di controllo e verifica della continuità aziendale e del sistema di controllo interno, in conformità ai principi di revisione internazionali ISA (Italia). In particolare: