Speciale Pubblicato il 27/09/2024

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L'esdebitazione e le novità terzo decreto correttivo al Codice della Crisi

di Redazione Fisco e Tasse

Modifiche Esdebitazione in arrivo dal terzo decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs. N. 14/2019)



Oggi 27 settembre 2024, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che apporta modifiche al d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII). Il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 settembre.

L’articolo 42 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, del Codice della crisi d’impresa, sull’Esdebitazione.

In linea generale, le modifiche apportate all’esdebitazione, con gli articoli 42, 43 e 44, intendono razionalizzarne la disciplina adattandola alle peculiarità della liquidazione giudiziale, da un lato, e della liquidazione controllata, dall’altro. 

In tale ottica il Capo X è stato riorganizzato inserendo nella prima sezione le Disposizioni generali applicabili ad ogni tipo di esdebitazione, e prevedendo due ulteriori sezioni: la I-bis contenente le disposizioni valide per la liquidazione giudiziale e la II relativa all’esdebitazione nella liquidazione controllata.

Si ricorda che l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e nell’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

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Esdebitazione: novità dal correttivo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’articolo 42, comma 1, modificando l’articolo 279, comma 1 (Condizioni temporali di accesso), stabilisce che per il beneficio dell’esdebitazione occorre che ricorrano le condizioni previste 

Il comma 2 introduce la nuova Sezione I-bis della Parte prima, Titolo V, Capo X del citato decreto “Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale”. 

Il comma 3, intervenendo sull’articolo 280, comma 1, lettera a), (Condizioni per l'esdebitazione), introduce un diverso meccanismo di sospensione della decisione in materia di esdebitazione, prevedendo il rinvio della decisione da parte del tribunale all’esito dei procedimenti penali previsti dal comma 1, lettera a) del citato articolo. Si chiarisce dunque che il tribunale si pronuncerà solo all’esito del procedimento penale.

Il comma 4, modificando l’articolo 281 (Procedimento), prevede che il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, dichiari inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 15 giorni. Come da suggerimento del Consiglio di Stato, ed in coerenza con le successive disposizioni dello stesso articolo 281, si è precisato che i creditori menzionati dalla norma sono quelli ammessi al passivo.

Viene eliminata la previsione dell’istanza del debitore nell’ipotesi di esdebitazione pronunciata dopo tre anni dall’apertura della procedura, in quanto funzionale a garantire la liberazione del debitore dai debiti senza che sia necessario un atto di impulso, ma nel termine massimo previsto dalla legge. 

Si prevede poi che il curatore riporti nel rapporto riepilogativo di cui all’articolo 235, comma 1, i fatti rilevanti ai fini della concessione o del diniego del beneficio di esdebitazione con riferimento alla sola ipotesi che la chiusura sia disposta prima dei tre anni. Posto che se l’esdebitazione avviene al terzo anno dall’apertura della procedura la liquidazione giudiziale è in corso e non vi è alcun rapporto riepilogativo finale.

 Il comma 5 modifica la rubrica della Sezione I della Parte prima, Titolo V, Capo X del decreto, sostituendo la denominazione “Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata” con quella di “Disposizioni generali in materia di esdebitazione.



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