L’art. 16 del d.lgs. 6.9.2024, n. 125, in vigore dal 25.9.2024, ha modificato i limiti delle dimensioni del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e delle micro-imprese nonché dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Le nuove soglie sono rilevanti per gli esercizi che hanno avuto inizio:
a) in data 1.1.2024 o in data successiva per i seguenti soggetti:
b) in data 1.1.2025 o in data successiva per i seguenti soggetti:
c) in data 1.1.2026 o in data successiva per:
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L’art. 2435-bis, primo comma, c.c. è modificato per cui le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata se, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti:
L’art. 2435-ter. primo comma, c.c., considera micro-imprese la società indicata all’art. 2435-bis c.c. se nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei seguenti limiti:
Sono modificati i parametri di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate non hanno superato due dei seguenti limiti:
La verifica del superamento dei suddetti parametri può essere effettuata non solo su base consolidata ma anche su base aggregata con la maggiorazione del 20% per lo stato patrimoniale che sale a € 30.000.000 e per i ricavi che sale a € 60.000.000.
La relazione sulla gestione (art. 40 del d.lgs. 9.4.1991, n. 127) deve essere integrata con l’inserimento dell’informativa sulla “sostenibilità” pertinente all’attività specifica dell’impresa. Inoltre, per le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, eccetto le micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati, l’analisi contenuta nella relazione degli amministratori sull’insieme delle imprese che sono incluse nel consolidamento, oltre ad essere corredata dall’informazione sulle risorse immateriali essenziali, deve spiegare in quale maniera il modello aziendale e del gruppo dipende da tali risorse e come esse “costituiscono una fonte di creazione del valore dell’impresa e del gruppo”.
Tali informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione (comma 1-bis).
Secondo il nuovo comma 2-ter “la relazione sulla gestione” dovrà contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all’art. 4 del d.lgs. adottato in attuazione dell’art. 13 della l. 21.2.2024, n. 15, ove applicabile”.
L’art. 3 del d.lgs. introduce l’obbligo di includere un’apposita sezione nella relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e su come queste influiscono sull’andamento dell’impresa e sulla sua gestione.
Lo stesso obbligo è esteso anche alla rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 4).