Speciale Pubblicato il 12/11/2024

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Assurance reporting di sostenibilità: pubblicato ISSA 5000

di Dott.ssa Monica Peta

Novità per il revisore della sostenibilità. Assurance del reporting di sostenibilità: pubblicato l’ISSA 5000, obiettivi e principio della doppia materialità



Lo IAASB, il 12 novembre 2024 ha pubblicato nel proprio sito[1] l'International Standard on Sustainability Assurance, ISSA 5000 per la certificazione del report di sostenibilità. Dopo il D. Lgs 125/2024, che ha recepito la normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità, Direttiva (UE) 2022/2464, CSRD, definendo il perimetro dell’obbligo e le scadenze in Italia, la pubblicazione dello standard d’Assurance ISSA 5000 rappresenta una sostanziale pietra miliare per il revisore della sostenibilità.

La certificazione del bilancio d’esercizio (individuale e consolidato) svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la fiducia nella rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. 

In attesa della pubblicazione dello standard ISSA 5000 sarà interessante seguire le pratiche delle società che pubblicheranno i bilanci nel 2025, prima scadenza dell’obbligo di rendicontazione e attestazione della dichiarazione di sostenibilità in applicazione dell’art. 17 del D. Lgs 125/2024 “Entrata in vigore” - vedi par. 6. (della stessa autrice leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni).

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L’Assurance del reporting di sostenibilità: obiettivi dell’ISSA 5000

Sebbene l’ISAE 3000 (rivisto) e l’ISAE 3410 restino standard validi di riferimento, le diverse novità introdotte dalla nuova normativa sulla rendicontazione societaria della sostenibilità, hanno reso necessario la previsione di uno standard più focalizzato e che fornisca maggiore specificità per garantire le informazioni societarie sulla sostenibilità.

L’ISSA 5000 risponde ai seguenti obiettivi[1]:

L’Assurance del reporting di sostenibilità: le questioni di sostenibilità e i meccanismi di rendicontazione

L’ISSA 5000 comprende:

L’Assurance del reporting di sostenibilità: adeguatezza dei criteri

Il panorama legislativo internazionale ed europeo in merito alla certificazione del reporting di sostenibilità è in forte e rapida evoluzione. 

L’ISSA 5000 si pone in modo neutrale rispetto al quadro normativo rispettando le decisioni in merito purché i criteri adottati siano idonei sia come criteri quadro che come criteri sviluppati sulla specifica azienda o combinazione di entrambi.

L’ISSA 5000 riconosce inoltre, che le esigenze informative degli stakeholders sono spesso differenti

Ad esempio, alcuni potrebbero essere preoccupati della qualità degli impatti delle questioni di sostenibilità sull’azienda, ed altri (enti governativi o decisori politici) della tipologia degli impatti stessi. Per far fronte a queste diverse esigenze l’ISSA 5000 introduce il principio della “doppia materialità”.

L’Assurance del reporting di sostenibilità: prevedere incarichi di Assurance di tipo limited o reasonable

Anche riguardo gli incarichi di Assurance dell’informazione societaria sulla sostenibilità e il livello di garanzia si sono sviluppati comportamenti diversi, anche a ritmi diversi nei diversi paesi. 

Alcuni ordinamenti giuridici devono ancora prendere in considerazione l’imposizione di un incarico di revisione in materia di reporting di sostenibilità. 

Altre giurisdizioni impongono o prevedono di imporre un mandato di Assurance, alcune delle quali richiedono inizialmente una limited review per poi passare, nel corso del tempo, a una reasonable review. Di conseguenza, ci sarà probabilmente una crescente domanda di incarichi di garanzia sia limitati che ragionevoli

Essendo uno standard generale, l’ISSA 5000 affronta entrambi i tipi di incarichi e ne differenzia i requisiti e il materiale applicativo ai casi di limited e reasonable review.

L’Assurance del reporting di sostenibilità: adozione dai professionisti del settore

L’Assurance del reporting di sostenibilità richiede competenze professionali specifiche e aggiuntive a quelle del revisore legale del bilancio d’esercizio, rispetto:

Fino ad oggi gli incarichi di Assurance, come la stesura delle informazioni di sostenibilità secondo gli standard internazionali generalmente accettati, si sono svolti su base volontaria da parte di professionisti di diverse professioni, secondo l’ISAE 3000 (rivisto), l’ISAE 3410 o equivalenti nazionali, o standard emessi dall'ISO. L’ISSA 5000 è destinato ad essere utilizzato sia da professionisti contabili che da professionisti non contabili, fatte salve le premesse fondamentali dello standard relative ai requisiti etici e d’ indipendenza e alla gestione della qualità.

6)Assurance del reporting di sostenibilità: riepilogo entrata in vigore D.lgs. 125/2024

Chi e quando deve rendicontare le informazioni sulla sostenibilità - “Entrata in vigore “in Italia artt. 1, 17, 5 e 18, D. Lgs 125/2024

1° gennaio 2024 o in data successiva

1° gennaio 2025 o in data successiva: 

    1. totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 
    2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 
    3. numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

1° gennaio 2026 o in data successiva: 

    1. totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 
    2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 
    3. numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250

1° gennaio 2028

società figlie e succursali di società madri extra-europee che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

Fino al 6 gennaio 2030 (disposizioni transitorie art. 18, Decreto)

Gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea (articolo 5, Decreto) potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all’interno del territorio dell’Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell’Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso.



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