La donazione indiretta si verifica quando le parti concludono un contratto avente una causa autonoma, come nella compravendita (dove avviene il pagamento del prezzo e la consegna del bene), finalizzato a raggiungere in via indiretta un fine ulteriore e diverso da quello tipico: la liberalità.
Diversamente, nella donazione simulata, le parti stipulano formalmente un contratto, come una compravendita di un immobile, ma in realtà non hanno intenzione di produrre gli effetti tipici di tale contratto, ovvero il trasferimento del bene in cambio del pagamento del prezzo. Il loro vero intento è compiere una liberalità, e dietro l'apparente compravendita (un contratto oneroso) si cela una donazione (un contratto gratuito).
Segue un estratto dall’ebook Donare ai figli dell’avv.Turina
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Un esempio di donazione indiretta: Negotium mixtum cum donatione. Tizia (madre) vende a Caio (figlio) un suo immobile dal valore di mercato di € 400.000,00 ad € 100.000,00=. Le parti -in questo esempio- perfezionano una compravendita, vogliono effettivamente perfezionare una compravendita (ti cedo un immobile dietro pagamento di un prezzo), ma vogliono un qualcosa in più: beneficiare il figlio facendogli pagare molto meno un bene che vale molto di più.
Estratto dall’ebook 2024 Donare ai figli dell’avv.Turina
Un esempio di donazione simulata: Tizio (padre) vende a Caio (figlio) un suo immobile per un prezzo di € 100.000,00, somma questa che in verità non incassa. Siamo nell’ambito della donazione indiretta? No, è più corretto sostenere che siamo nell’ambito della donazione simulata: le parti rendono palese un contratto che in verità non voglio perfezionare. Il padre non vuole vendere la casa ma vuole donarla al figlio, in una forma peculiare per una qualche sua ragione personale: tentare di ridurre il proprio patrimonio a danno dei suoi creditori, evitando le problematiche proprie dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) in caso di donazione; beneficiare il figlio a danno degli altri figli; e via dicendo.
Estratto dall’ebook 2024 Donare ai figli dell’avv.Turina
La distinzione tra donazione indiretta e donazione simulata ha rilevante conseguenze applicative.
Nel caso di simulazione relativa, le parti avrebbero dovuto perfezionare il contratto realmente voluto (la donazione) nelle forme di legge: atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Se mancano i testimoni quindi, il contratto simulato (la donazione) è nullo: la nullità potrà essere fatta valere senza termine (non c’è prescrizione), da chiunque ne abbia interesse (creditori, altri eredi, …).
Qualificando invece la fattispecie come donazione indiretta, le parti della donazione sono salve: il contratto rispetta la forma della compravendita, e la donazione indiretta, quale conseguenza accessoria della compravendita avanti al notaio, è salva.
Questo caso accade spesso nella prassi, e si rinviene un precedente giurisprudenziale ad hoc sul punto: Cass. civ., sentenza 02/07/2014, n.15095.
D: Se vendo un bene a mio figlio per un prezzo che non incasso sto perfezionando una donazione indiretta oppure un contratto simulato? R: Stai perfezionando un contratto simulato: dietro l’apparenza di una compravendita - che non volete perfezionare - si nasconde una donazione. Il contratto è nullo per violazione dell’art. 782 c.c. in combinato disposto con l’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge Notarile). Questa simulazione – assoluta - può essere fatta valere in ogni tempo (è imprescrittibile) da chiunque ne abbia interesse. Chiaramente sono fatti salvi gli effetti propri dell’usucapione ultraventennale (il possesso pacifico, non contestato, continuativo per oltre 20 anni permette l’acquisto a titolo originario dell’immobile). D: Se vendo un bene a mio figlio per un prezzo che incasso, ma poi questa somma gliela restituisco (ad esempio a mezzo bonifico) sto perfezionando una donazione indiretta oppure un contratto simulato? R: Stai perfezionando un contratto simulato: dietro l’apparente compravendita (che non hai mai voluto) si nasconde una donazione (quello che in verità cercavate). In questo caso, è opportuno specificare che in pratica la prova dello schema simulato si potrà avere solo mediante presa visione (ed allegazione) degli estratti del conto corrente. Documentazione questa che la banca ha l’obbligo di rendere disponibile agli aventi diritto (cioè al correntista e, dopo di lui, ai suoi eredi) per (soli) dieci anni. Ne deriva che se in pratica l’azione di accertamento della simulazione assoluta è imprescrittibile, in pratica essa dovrà adeguarsi all’imprescindibile onere della prova (2697 c.c.) da parte di chi promuove la domanda avanti l’Autorità. |
Estratto dall’ebook 2024 Donare ai figli dell’avv.Turina